Attuazione della Direttiva delegata (UE) 2024/232: esenzioni Pb e Cd in profili in plastica di PVC rigido recuperato
Attuazione della Direttiva delegata che implementa l’esenzione n. 46 per cadmio e piombo nei profili di plastica in PVC rigido recuperato
Il 20 giugno 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica riguardante l’attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione, di cui avevamo già scritto.
La Direttiva modifica l'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II), in particolare, riguarda l’esenzione sulla restrizione per le AEE di categoria 11 di piombo e cadmio nei profili di plastica in PVC rigido recuperato.
L’esenzione, di seguito riportata, sarà in vigore fino al 28 maggio 2028.
Esenzione |
Ambito e date di applicazione |
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<<46 |
Cadmio e piombo nei profili in plastica contenenti miscele prodotte a partire da rifiuti di cloruro di polivinile (in appresso “PVC rigido recuperato”), utilizzati per finestre e porte elettriche ed elettroniche, la cui concentrazione nel materiale in PVC rigido recuperato non supera lo 0,1 % in peso per il cadmio e l’1,5 % in peso per il piombo. A decorrere dal 28 maggio 2026 il PVC rigido recuperato da finestre e porte elettriche ed elettroniche è utilizzato esclusivamente per la produzione di nuovi articoli delle categorie specificate all’allegato XVII, voce 63, punto 18, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 1907/2006. I fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato con una concentrazione di piombo pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC provvedono, prima di immettere tali articoli sul mercato, affinché essi rechino in modo visibile, leggibile e indelebile la marcatura: “Contiene ≥ 0,1 % di piombo”. La marcatura è apposta sull’imballaggio dell’articolo se non è possibile apporla sull’articolo per le caratteristiche di quest’ultimo. I fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato presentano all’autorità di vigilanza di cui all'art. 19 del presente decreto, su sua richiesta, prove documentali a sostegno delle dichiarazioni attestanti che il PVC presente in tali articoli è stato oggetto di recupero. A sostegno di tali dichiarazioni, per gli articoli in PVC prodotti nell’Unione possono essere utilizzati certificati rilasciati da sistemi attestanti la tracciabilità e il contenuto di recupero, come quelli elaborati conformemente alla norma EN 15343:2007 o a norme riconosciute equivalenti. Le dichiarazioni secondo le quali il PVC presente negli articoli importati è stato oggetto di recupero devono essere accompagnate da un certificato rilasciato da un organismo terzo indipendente che fornisca un’attestazione equivalente della tracciabilità e del contenuto riciclato. |
Si applica alla categoria 11 e scade il 28 maggio 2028. |
Dal 1°agosto 2024 gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni soprariportate.
Fonte: Gazzetta ufficiale
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