Due nuove esenzioni RoHS per DEHP e Piombo
Sono state pubblicate la Direttiva delegata (UE) 2019/1845 e la Direttiva delegata (UE) 2019/1846, che modificano l’allegato III della direttiva RoHS II.
Sono state pubblicate la Direttiva delegata (UE) 2019/1845 e la Direttiva delegata (UE) 2019/1846, che modificano l’allegato III della direttiva RoHS II.
La prima introduce una esenzione per il Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), che viene aggiunto come plastificante alla gomma costituente raccordi flessibili tra parti dei sistemi motore (ad esempio anelli toroidali, sigilli, ammortizzatori di vibrazione, guarnizioni, tubi flessibili, dispositivi di tenuta e tappi per tubi), finalizzati alla protezione da perdite, dalle vibrazioni o dallo sporco e dai fluidi durante tutta la vita utile dei motori. L’esenzione è stata concessa poiché sul mercato non esistono attualmente alternative prive di DEHP che forniscano un livello sufficiente di affidabilità per le applicazioni discusse. Di seguito riportiamo il testo completo della nuova esenzione.
"43 | Bis(2-etilesil) ftalato in componenti di gomma nei sistemi motore, progettate per essere utilizzate in apparecchiature non destinate esclusivamente all’uso da parte dei consumatori e a condizione che nessun materiale plastificato entri in contatto con le mucose umane né resti a contatto prolungato con la pelle umana e che il valore di concentrazione di bis(2-etilesil) ftalato non superi: a) il 30% in peso della gomma per (i) i rivestimenti delle guarnizioni; (ii) le guarnizioni di gomma dura; o (iii) i componenti di gomma facenti parte di assemblaggi di almeno tre componenti che utilizzano energia elettrica, meccanica o idraulica per funzionare e collegati al motore; b) il 10% in peso della gomma per componenti contenenti gomma non compresi nella lettera a). Ai fini del presente punto, per "contatto prolungato con la pelle umana" si intende un contratto continuo di durata superiore a 10 minuti o un contatto intermittente su un periodo di 30 minuti al giorno. |
Si applica alla categoria 11 e scade il 21 luglio 2024 |
La Direttiva delegata (UE) 2019/1846 introduce invece un nuova voce di esenzione che si aggiunge a quelle già in essere per il piombo. In particolare, va ad esentare l’uso del piombo nelle leghe saldanti di sensori e centraline del motore, che sono sottoposte a condizioni molto severe in termini di temperature e vibrazioni, tali da poter portare facilmente a cedimenti delle saldature stesse. L’esenzione è stata concessa poiché è necessario più tempo per testare l’affidabilità delle alternative attualmente disponibili. Di seguito riportiamo il testo completo dell’esenzione.
"44 | Piombo nelle leghe saldanti di sensori, attuatori e centraline dei motori a combustione che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) , installati in apparecchiature utilizzate in posizioni fisse durante il funzionamento e destinate a professionisti, ma utilizzate anche da utilizzatori non professionisti | Si applica alla categoria 11 e scade il 21 luglio 2024. |
(*) Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).» |
Fonti:
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