L’Italia recepisce alcune modifiche alle esenzioni RoHS
Un Decreto Ministeriale ha confermato il recepimento di alcune esenzioni per il piombo modificate dall’UE lo scorso anno
Con Decreto Ministeriale del 15 aprile 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2019, l’Italia ha recepito le modifiche alle esenzioni RoHS introdotte dalle direttive delegate 2018/736/UE, 2018/737/UE, 2018/738/UE, 2018/739/UE, 2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE e 2019/178/UE.
Tutte le esenzioni di cui al Decreto in oggetto riguardano l’utilizzo di piombo in specifici materiali e applicazioni. Per tutte le esenzioni, il decreto rispetta appieno le modifiche apportate dalle direttive delegate, con un’unica differenza formale: mentre la direttiva delegata 2019/178/UE aggiunge in Allegato III la voce 42 a seguito della 41, il DM italiano aggiunge la voce 41-bis, che tuttavia mantiene invariato testo, ambito e date di applicazione dell’esenzione 42 della corrispondente direttiva.
Per una disamina più approfondita del testo delle esenzioni recepite, rinviamo alla consultazione delle nostre news pubblicate in data 08 giugno 2018 (clicca qui per leggerla) e 08 febbraio 2019 (clicca qui per leggerla).
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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