Modifica dell’Allegato III della Dir. RoHS II
Pubblicata la Direttiva delegata (UE) 2023/171 che istituisce l'esenzione 9 a-III) dell'Allegato III della Dir. RoHS II
È stata pubblicata la direttiva delegata 2023/171, che modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE, meglio nota come RoHS II (Restriction of Hazardous Substances).
La nuova direttiva riguarda l’esenzione sulla restrizione, per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di categoria 1 (grandi elettrodomestici), del cromo esavalente usato come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas. L’esenzione sarà in vigore fino al 31 dicembre 2026.
Agli Stati membri spetta adottare e pubblicare, entro il 31 agosto 2023, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva che dovranno poi essere applicate a decorrere dal 1° settembre 2023.
La voce 9 a )-III, inserita nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, è di seguito riportata:
9 a)-III |
Fino allo 0,7 % in peso di cromo esavalente usato come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito sigillato in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento funzionanti a gas per il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua |
Si applica alla categoria 1 e scade il 31 dicembre 2026. |
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