add-cartarea-1area-2area-3area-4area-5area-6arrow-pointing-rightarrow-rightfacebookicon-calendar-2icon-calendaricon-clockicon-labelsicon-markericon-pcicon-pc_oldicon-puzzleiso-9001linkedinlogo_oldmarchiopaypal-2paypalpinterestsearchtwitter
Sicurezza prodotto

Nuove modifiche e rinnovo di alcune esenzioni RoHS

Nuove Direttive Delegate andranno a confermare o modificare alcune delle esenzioni riportate nell’Allegato III della RoHS II

La Commissione Europea ha emanato dieci nuove Direttive Delegate che rinnovano o modificano l’allegato III della Direttiva 2011/65/UE, che disciplina la restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Ricordiamo che l’Allegato III della RoHS II elenca una serie di casi specifici in cui si può usufruire di deroghe rispetto alle limitazioni imposte circa il contenuto delle sostanze ristrette dalla Direttiva. I rinnovi e le modifiche introdotte dalle Direttive Delegate di cui in oggetto riguardano essenzialmente usi del piombo e cadmio per cui è ancora possibile beneficiare di esenzioni che erano in scadenza al 21 luglio 2016 (per le categorie AEE da 1 a 7 e 10). L’entrata in vigore di queste Direttive avrà senz’altro un impatto molto importante per le aziende coinvolte nel mercato dell’elettronica. Esaminiamo quindi di seguito le modifiche apportate da ciascuna delle dieci direttive in questione.

 
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/169 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2018

La Direttiva rinnova l’esenzione 7 c)-II, che consente l'uso di piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore. Il piombo nella ceramica dielettrica conferisce un'elevata costante dielettrica ad alta tensione di esercizio, un'elevata capacità di stoccaggio dell'energia (anche a temperature elevate), bassi livelli di fuga a temperature elevate e ad alta tensione e basse perdite a corrente, frequenza e temperatura elevate. La Commissione ha giudicato che la sostituzione o l’eliminazione del piombo in tali applicazioni è ancora impraticabile sotto il profilo tecnico-scientifico a causa della mancanza di sostituti affidabili ed ha pertanto prorogato l’esenzione come segue:

Esenzione Ambito e date di applicazione
«7 c)-II Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore
  • Non si applica alle applicazioni disciplinate dalle voci 7 c)-I e 7 c)-I del presente allegato. Scade il:
  • 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;
  • 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
  • 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
  • 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11».

Agli Stati Membri è richiesto di adeguarsi entro il 29 febbraio 2020 alle nuove disposizioni, applicabili a decorrere dal 1° marzo 2020.

 
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/170 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2018

La Direttiva rinnova l’esenzione 7 c)-IV, che consente l'uso di piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti. La presenza del piombo consente di ottenere un elevato effetto piezoelettrico, un'elevata costante dielettrica, un comportamento piroelettrico e proprietà ferroelettriche.

Anche in questo caso l’esenzione è ancora attualmente in vigore perché era stata presentata una richiesta di rinnovo. La valutazione della richiesta è appena terminata e la Commissione, preso atto della mancanza di alternative affidabili, ha deciso di prorogare l’esenzione come segue:

Esenzione Ambito e date di applicazione
«7 c)-IV Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti

Scade il:

  • 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;
  • 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
  • 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
  • 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11».

Agli Stati Membri è richiesto di adeguarsi entro il 29 febbraio 2020 alle nuove disposizioni, applicabili a decorrere dal 1° marzo 2020.

 
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/171 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2018

La Direttiva apporta modifica all’esenzione 8 b), che consente l'uso del cadmio e suoi componenti in contatti elettrici, in quanto conferisce proprietà fondamentali, quali prestazioni superiori, lo spegnimento dell'arco, una maggiore conduttività, una minore erosione dei contatti e un processo di fabbricazione relativamente facile rispetto alle alternative. Anche in questo caso la Commissione ha valutato la richiesta di rinnovo, ma ha stabilito che, mentre per alcune applicazioni la sostituzione o l’eliminazione del cadmio è ancora impraticabile, ve ne esistono altre per cui tale sostituzione o eliminazione è possibile. In questi ultimi casi, l’esenzione 8b come precedentemente formulata resterà in vigore solamente per altri 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Direttiva Delegata (25 febbraio 2019). Ciò considerato, l’esenzione viene modificata come segue:

Esenzione Ambito e date di applicazione
«8 b) Cadmio e suoi composti in contatti elettrici

Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il:

  • 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
  • 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
  • 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11;
8 b)-I

Cadmio e suoi composti in contatti elettrici usati in:

  • interruttori automatici;
  • sensori di rilevamento termico;
  • dispositivi termici di protezione dei motori (esclusi i dispositivi termici di protezione ermetici);
  • interruttori a corrente alternata per:
  • un'intensità di 6 A e più e una tensione di 250 V CA e più; oppure
  • un'intensità di 12 A e più e una tensione di 125 V CA e più;
  • interruttori a corrente continua per un'intensità di 20 A e più e una tensione di 18 V CC e più; e
  • interruttori da usare con una frequenza della tensione di alimentazione ≥ 200 Hz
Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021».

Agli Stati Membri è richiesto di adeguarsi entro il 29 febbraio 2020 alle nuove disposizioni, applicabili a decorrere dal 1° marzo 2020.

 
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/172 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2018

La Direttiva apporta modifica all’esenzione 15, che consente l'uso del piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip». L’uso del piombo nelle saldature le rende resistenti ai guasti causati dall'elettromigrazione alle densità di corrente estremamente elevate necessarie e consente la creazione di una gerarchia delle saldature che permette l'assemblaggio per fasi e la rilavorazione di componenti nel processo di produzione, conferendo inoltre un'elevata duttilità in modo da ridurre lo stress termomeccanico nelle strutture sottostanti le sfere di lega, in particolare nelle matrici di grandi dimensioni. Come nel caso precedente, a seguito della richiesta di rinnovo, la Commissione ha stabilito che l’esenzione verrà confermata solamente per alcune applicazioni, ritenendo che per altre sia sostenibile la sostituzione o l’eliminazione del piombo. Per queste ultime, l’esenzione resterà in vigore così come precedentemente formulata solamente per altri 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Direttiva Delegata (25 febbraio 2019). L’esenzione viene pertanto modificata come segue:

Esenzione Ambito e date di applicazione
«15 Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione “Flip Chip”

Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il:

  • 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
  • 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
  • 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11.
15 a)

Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione “Flip Chip” in presenza di almeno uno dei seguenti criteri:

  • un nodo tecnologico del semiconduttore di 90 nm o di dimensioni maggiori;
  • una matrice unica di 300 mm2 o di dimensioni maggiori in qualsiasi nodo tecnologico del semiconduttore;
  • package di matrici impilate di 300 mm2 o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm2 o di dimensioni maggiori
Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021».

Agli Stati Membri è richiesto di adeguarsi entro il 29 febbraio 2020 alle nuove disposizioni, applicabili a decorrere dal 1° marzo 2020.

 
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/173 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2018

La Direttiva apporta modifica all’esenzione 21 che consente l'uso di piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per l’applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico-calcico. L’uso di cadmio e piombo consente di ottenere una marcatura durevole dei prodotti, in particolare sul bulbo di vetro delle lampade. La marcatura serve a vari scopi quali la marcatura CE di conformità europea e la marcatura RAEE dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che, identificando il produttore, il tipo di lampada e la potenza. Anche in questo caso, la Commissione ha stabilito che l’esenzione non verrà rinnovata per alcune applicazioni per cui si ritiene possibile la sostituzione o l’eliminazione. Per queste ultime, l’esenzione resterà in vigore così come precedentemente formulata solamente per altri 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Direttiva Delegata (25 febbraio 2019). L’esenzione è quindi modificata come segue:

Esenzione Ambito e date di applicazione
«21 Piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico-calcico

Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il:

  • 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
  • 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
  • 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11;
21 a)

Cadmio nel vetro stampato a colori con funzione di filtraggio usato come componente in applicazioni di illuminazione installate negli schermi e nei pannelli di controllo delle AEE

Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 21 b) o 39, scade il 21 luglio 2021
21 b) Cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico- calcico Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 21 a) o 39, scade il 21 luglio 2021
21 c) Piombo negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su superfici diverse dal vetro borosilicato Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021».

Agli Stati Membri è richiesto di adeguarsi entro il 29 febbraio 2020 alle nuove disposizioni, applicabili a decorrere dal 1° marzo 2020.

 
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/174 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2018

La Direttiva rinnova l’esenzione 29 che consente l'uso del piombo legato nel vetro cristallo quale definito all’allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio. Gli ossidi di piombo (PbO o Pb3O4) sono utilizzati come prodotto intermedio per la sintesi chimica del vetro al piombo (cristallo), che è usato nelle AEE in virtù delle sue straordinarie proprietà meccaniche, ottiche e decorative. La Commissione ha esaminato la richiesta di rinnovo ed ha determinato che, vista la mancanza di alternative affidabili, l’esenzione sia prorogata come segue:

Esenzione Ambito e date di applicazione
«29 Piombo legato nel vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio(*)

Scade il:

  • 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;
  • 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
  • 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
  • 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11.
(*) Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36).»

Agli Stati Membri è richiesto di adeguarsi entro il 29 febbraio 2020 alle nuove disposizioni, applicabili a decorrere dal 1° marzo 2020.

 
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/175 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2018

La Direttiva rinnova l’esenzione 32 che consente l’uso dell’ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per i tubi laser ad argon e kripton. I prodotti laser contenenti piombo sono utilizzati come sorgenti luminose in un'ampia gamma di applicazioni industriali e scientifiche importanti, come la spettroscopia, la microscopia e l'olografia; i materiali a base di ossidi di piombo nei prodotti laser ad argon e kripton permettono di ottenere, tra l'ottica e il tubo laser, un sigillo essenziale, stabile da un punto di vista termomeccanico e a tenuta di vuoto. Poiché non sono attualmente disponibili valide alternative all’uso del piombo in queste applicazioni, l’esenzione è stata prorogata come segue:

Esenzione Ambito e date di applicazione
«32

Ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per i tubi laser ad argon e kripton

Scade il:

  • 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;
  • 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
  • 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
  • 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11»

Agli Stati Membri è richiesto di adeguarsi entro il 29 febbraio 2020 alle nuove disposizioni, applicabili a decorrere dal 1° marzo 2020.

 
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/176 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2018

La Direttiva conferma l’esenzione 37 che consentiva l'uso del piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato, tipicamente utilizzati negli alimentatori esterni di apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni e in applicazioni automobilistiche. La presenza del piombo non è in questo caso ricercata, ma il risultato della contaminazione del vetro contenente piombo, che si dissolve nella soluzione di placcature durante il processo di fabbricazione dei diodi. La Commissione ha riconosciuto che evitare la contaminazione dello strato di rivestimento dei diodi ad alta tensione è impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico e che sul mercato non sono disponibili sostituti affidabili. Pertanto, l’esenzione è stata prorogata come segue:

Esenzione Ambito e date di applicazione
«37

Piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zincoborato

Scade il:

  • 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;
  • 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
  • 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
  • 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11».

Agli Stati Membri è richiesto di adeguarsi entro il 29 febbraio 2020 alle nuove disposizioni, applicabili a decorrere dal 1 °marzo 2020.

 
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/177 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2018

La Direttiva apporta modifica all’esenzione 18 b) che consentiva l'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all’1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb). Oltre alla domanda di rinnovo, la Commissione ha ricevuto la domanda per una nuova esenzione da aggiungere all'allegato IV per le lampade a scarica utilizzate come lampade per fototerapia (apparecchiature mediche) contenenti sostanze fosforescenti. Entrambe le domande sono state esaminate unitamente, nel contesto della valutazione di cui all’Allegato III.

Il piombo attivatore della polvere fluorescente è necessario per consentire l'attivazione del fosfosilicato di bario e trasforma la radiazione a 254 nm (UV) nella radiazione UV desiderata (290nm-400nm). Fornisce un'intensità UV con lunghezza d'onda di 350 nm, fondamentale al fine di stimolare la pigmentazione cutanea.

Considerando che alternative all’uso del piombo non sono ancora disponibili e del fatto che è meccanicamente possibile utilizzare una lampada intesa per uso medico anche in un apparecchio per abbronzatura, e viceversa, l’esenzione è modificata come segue:

Esenzione Ambito e date di applicazione
«18 b)

Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb)

Scade il:

  • 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;
  • 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
  • 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
  • 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11.
18 b)-I Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb) impiegate in apparecchiature mediche per fototerapia Si applica alle categorie 5 e 8, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 34 dell'allegato IV, e scade il 21 luglio 2021.»

Agli Stati Membri è richiesto di adeguarsi entro il 29 febbraio 2020 alle nuove disposizioni, applicabili a decorrere dal 1° marzo 2020.

 
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/178 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2018

La Direttiva apporta modifica all’Allegato III introducendo una nuova esenzione per la categoria AEE n.11 (altre AEE- altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate), per l’impiego di piombo in cuscinetti e pistoni per motori a combustione interna alimentati a carburante diesel o gassoso applicati ad apparecchiature non stradali a uso professionale. Gli Stati Membri dovranno adeguarsi entro il 21 luglio 2019 a tale nuova disposizione, che si applicherà a decorrere dal 22 luglio 2019. Di seguito riportiamo il testo della nuova esenzione n. 42:

Esenzione Ambito e date di applicazione
«42

Piombo in cuscinetti e pistoni per motori a combustione interna alimentati a diesel o a carburante gassoso applicati in apparecchiature non stradali a uso professionale:

  • con cilindrata totale del motore ≥ 15 litri; oppure
  • con cilindrata totale del motore < 15 litri e con motore destinato a funzionare in applicazioni nelle quali il tempo che intercorre tra il segnale di inizio e il pieno carico deve essere inferiore a 10 secondi; o la cui regolare manutenzione è solitamente svolta in ambiente esterno sporco e difficile, come ad esempio applicazioni in ambito minerario, edile e agricolo.

Si applica alla categoria 11, escluse le applicazioni contemplate dalla voce 6 c) del presente allegato.

Scade il 21 luglio 2024.»

 

Raccomandiamo alle aziende interessate di verificare attentamente l’applicabilità delle esenzioni alla luce degli aggiornamenti sopra illustrati, al fine di adeguare tempestivamente i propri prodotti alle nuove disposizioni normative.

Fonti:

Come possiamo aiutarti?

Formazione

Normachem offre un ampio programma di formazione rivolto alle aziende.

Vedi tutti i corsi

Servizi

Servizi completi per valutare i rischi e massimizzare la sicurezza.

Scopri di più

Contattaci

Scrivici per avere informazioni più approfondite sui nostri servizi, corsi e convegni.

Scrivici
Top