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Promulgazione Legge di Delegazione Europea 2018

Delega al Governo Italiano per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea

Il 18 ottobre 2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana la legge n. 117 del 4 ottobre 2019 relativa alla “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018”.

Il Governo italiano è quindi delegato dal Parlamento ad adottare (secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234) i necessari decreti legislativi per l'attuazione di determinate direttive europee. Il Governo è altresì delegato ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni di specifici regolamenti emanati dall’Unione Europea.

Tra tutte le norme su cui il Governo è chiamato a legiferare, quelle di notevole interesse, a nostro avviso, sono tuttavia quelle che riguardano la gestione dei rifiuti (artt. 14, 15 e 16 della legge n. 117/2019), la disciplina in materia di radiazioni ionizzanti (art. 20) e i Conflict Minerals (art. 21).

Il Governo dovrà inoltre adottare, entro due anni, specifici decreti legislativi che includano opportune norme sanzionatorie (se non già previste) per le violazioni di obblighi contenuti nelle direttive europee attuate, così come nei regolamenti pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli schemi dei decreti dovranno chiaramente essere trasmessi agli organi parlamentari che si esprimeranno a riguardo, prima di procedere con la loro pubblicazione.

Si illustrano di seguito alcuni dei criteri direttivi di cui il Governo dovrà tenere conto nella riforma delle suddette materie.

 

Attuazione delle direttive in materia di rifiuti

Le direttive che il Governo è chiamato a recepire in materia di rifiuti sono le seguenti:

  • Dir. (UE) 2018/849 relativa ai veicoli fuori uso, che modifica la Dir. 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, la Dir. 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la Dir. 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • Dir. (UE) 2018/850 relativa alle discariche di rifiuti, che modifica la Dir. 1999/31/CE.
  • Dir. 2018/851 relativa ai rifiuti, che modifica la Dir. 2008/98/CE;
  • Dir. (UE) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica la direttiva 1994/62/CE.

Tra i molti principi che guidano le riforme vi sono l’adeguamento dello schema di responsabilità estesa del produttore rispetto alle nuove disposizioni, l’individuazione di forme e misure per sviluppare e incentivare il riutilizzo o riciclo dei rifiuti e l’aumento dell’efficacia dei sistemi di tracciabilità e contabilità dei rifiuti recuperati.

Le novità che saranno potenzialmente introdotte a seguito del recepimento delle citate direttive sono molteplici, se ne citano di seguito alcune.

Per quanto concerne le discariche di rifiuti, volontà del legislatore è riformare il sistema dei criteri di assimilabilità dei rifiuti in discarica e adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche.

In aggiunta, si punta ad adottare una nuova disciplina in materia di utilizzazione dei fanghi, tenendo conto, tra l’altro, delle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti, in modo da garantire la sicurezza per l'uomo e per l'ambiente.

Per quanto riguarda invece i RAEE ed i rifiuti da pile e accumulatori, viene tra le altre cose ipotizzata la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione.

Nell’art. 16 viene anche richiamato il “Registro elettronico nazionale”, prevedendone quindi l’istituzione al fine di modificare ed estendere il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti.

Ci si deve aspettare inoltre la revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità (che sarà adeguato in base all’attività svolta dall’impresa ed alla pericolosità dei rifiuti), la riforma del sistema delle definizioni e delle classificazioni, di cui agli articoli 183, 184 e 218 del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06), la modifica dei criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e la modifica del sistema tariffario.

Indicazioni vengono fornite anche per quanto riguarda gli End of Waste, che tanto hanno fatto discutere negli ultimi tempi; il Governo, nell’attuazione della direttiva (UE) 2018/851, sarà tenuto a seguire infatti anche i seguenti principi:

  1. devono essere fatte salve le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo, che potranno essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT). Ciò si applica anche alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data;
  2. deve essere istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/06.

 

Attuazione della direttiva Euratom

Il Governo è chiamato a recepire integralmente la direttiva 2013/59/Euratom, anche attraverso l'emanazione di un nuovo testo normativo unico di riordino, semplificazione e armonizzazione della disciplina, con conseguente abrogazione dei decreti legislativi 230/1995, 187/2000, 52/2007.

Dovrà essere inoltre previsto l’obbligo, a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive e dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, di registrazione e comunicazione dei dati relativi alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti radioattivi all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

Delle modifiche dovrebbero riguardare in modo specifico l’ambito sanitario, rivedendo le procedure di informazione ai pazienti e le procedure mediche, introducendo tra le altre cose una chiara identificazione dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità dei professionisti coinvolti.

Un aggiornamento in tal senso riguarderà anche le figure professionali coinvolte nella protezione

sanitaria dei lavoratori e della popolazione.

Il Governo dovrà inoltre adottare un nuovo Piano nazionale RADON, che tenga conto dell’esperienza sia nazionale che europea e che preveda adeguati strumenti per la sua attuazione, introducendo anche indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

Anche in questo caso dovrebbe essere rivisto l’apparato sanzionatorio amministrativo e penale.

 

Adeguamento della normativa nazionale in materia di Conflict Minerals

Ai sensi dell’art. 21, il Governo dovrà adeguare, entro 12 mesi, la normativa nazionale in materia di Conflict Minerals alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce appunto gli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

Nell'esercizio della delega il Governo è innanzitutto chiamato a designare quale autorità competente nazionale il Ministero dello sviluppo economico, che sarà quindi responsabile dell'applicazione del Reg. (UE) 2017/821 e dell'esecuzione di adeguati controlli ex post secondo specifiche modalità che dovranno essere definite in base a quanto previsto dall’art. 11 del citato regolamento.

Saranno chiaramente previste sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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