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Sicurezza prodotto

Recepite nella Gazzetta ufficiale n.228 del 14 settembre 2020 alcune modifiche alle esenzioni RoHS di Allegato III e IV

Le nuove esenzioni riguardano DEHP, piombo e cadmio

Nel mese di settembre, con il Decreto 19 maggio 2020 ed il Decreto 5 agosto 2020 sono state recepite le direttive delegate della Commissione europea (UE) 2019/1845, (UE) 2019/1846, (UE) 2020/360, (UE) 2020/361, (UE) 2020/364, (UE) 2020/365 ed (UE) 2020/366. La pubblicazione di questi decreti comporta l’introduzione in Allegato III alla direttiva RoHS II delle seguenti nuove esenzioni, già applicabili dal 1° maggio 2020:

"43

Bis(2-etilesil) ftalato in componenti di gomma nei sistemi motore, progettate per essere utilizzate in apparecchiature non destinate esclusivamente all’uso da parte dei consumatori e a condizione che nessun materiale plastificato entri in contatto con le mucose umane né resti a contatto prolungato con la pelle umana e che il valore di concentrazione di bis(2-etilesil)ftalato non superi:
a) il 30 % in peso della gomma per (ii) i rivestimenti delle guarnizioni; (ii) le guarnizioni di gomma dura; o (iii) i componenti di gomma facenti parte di assemblaggi di almeno tre componenti che utilizzano energia elettrica, meccanica o idraulica per funzionare e collegati al motore;
b) il 10 % in peso della gomma per componenti contenenti gomma non compresi nella lettera a).
Ai fini del presente punto, per “contatto prolungato con pelle umana” si intende un contatto continuo di durata superiore a 10 minuti o un contatto intermittente su un periodo di 30 minuti al giorno.

Si applica alla categoria 11 e scade il 21 luglio 2024

44

Piombo nelle leghe saldanti di sensori, attuatori e centraline dei motori a combustione che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), installati in apparecchiature utilizzate in posizioni fisse durante il funzionamento e destinate a professionisti, ma utilizzate anche da utilizzatori non professionisti.

(*) Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

Si applica alla categoria 11 e scade il 21 luglio 2024."

 

Sono inoltre modificati, con applicabilità dal 1° aprile 2021, i seguenti punti del medesimo allegato:

"9

Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante).

Si applica alle categorie 8, 9 e 11 e scade il:
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11.

9 a)-I

Fino allo 0,75 %, in peso, di cromo esavalente utilizzato come agente anticorrosivo nella soluzione refrigerante nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (compresi i minibar) progettati per funzionare in tutto o in parte con riscaldatori elettrici, aventi una potenza utilizzata mmedia < 75 W a condizioni di funzionamento costanti.

Si applica alle categorie da 1 a 7 e 10 e scade il 5 marzo 2021. 

9 a)-II

Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante):
- progettati per funzionare in tutto o in parte con riscaldatori elettrici, aventi una potenza utilizzata media 75 W a condizioni di funzionamento costanti; 
- progettati per funzionare completamente con riscaldatori non elettrici.

 

Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante):
- progettati per funzionare in tutto o in parte con riscaldatori elettrici, aventi una potenza utilizzata media 75 W a condizioni di funzionamento costanti; 
- progettati per funzionare completamente con riscaldatori non elettrici

41

Piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore che, per motivi tecnici, devono essere montati direttamente sul o nel basamento motore o nel cilindro di motori a combustione di attrezzi manuali (classi SH:1, SH:2, SH:3 della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*)).

(*) Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).

Applicabile a tutte le categorie, scade il:
- 31 marzo 2022 per le categorie da 1 a 7, 10 e 11;
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali della categoria 9."

 

Il Decreto 5 agosto 2020 modifica poi anche le seguenti esenzioni di Allegato IV dal° 1 aprile 2021:

"37

Piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività cui si applica almeno una delle seguenti condizioni:

a) misurazioni della conduttività ad ampi intervalli su più di un ordine di grandezza (per esempio intervallo fra 0,1 mS/m e 5 mS/m) in applicazioni di laboratorio per concentrazioni ignote;
b) misurazioni di soluzioni in cui è richiesta un’accuratezza di ± 1 % dell’intervallo di campionamento congiuntamente a un’elevata resistenza alla corrosione dell’elettrodo per uno qualsiasi dei seguenti parametri:

i) soluzioni con acidità < pH 1;
ii) soluzioni con alcalinità > pH 13;
iii) soluzioni corrosive contenenti gas alogeno;

c) misurazioni di conduttività superiori a 100 mS/m da effettuare con strumenti portatili.

Scade il 31 dicembre 2025

41

Piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici.

Scade il 31 marzo 2022."

 

In Allegato IV è infine aggiunta la seguente nuova esenzione, che risulta applicabile dal 1° settembre 2020:

"44 Cadmio nei tubi da ripresa resistenti alle radiazioni progettati per telecamere con risoluzione al centro superiore a 450 linee TV, utilizzate in ambienti con esposizione alle radiazioni ionizzanti superiore a 100 Gy/ora e a una dose totale superiore a 100 kGy. Si applica alla categoria 9. Scade il 31 marzo 2027."

 

Suggeriamo alle aziende interessate alla normativa RoHS di valutare l’applicabilità delle nuove esenzioni e l’eventuale impatto delle modifiche sopra esposte. 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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