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Sicurezza prodotto

Sono state modificate alcune delle esenzioni alla RoHS II

La Commissione Europea ha modificato alcune delle esenzioni riportate negli Allegati III e IV della Direttiva

Sono state pubblicate cinque nuove Direttive Delegate della Commissione Europea apportanti modifiche agli Allegati III e IV della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II) che disciplina la restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’entrata in vigore di queste direttive comporta la sostituzione di alcune delle esenzioni concesse per motivi tecnologici rispetto alla restrizione delle dieci sostanze normate dalla RoHS. Esaminiamo di seguito le modifiche apportate da ciascuna delle sette direttive.

 

  • DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/361 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019

La Direttiva apporta modifica all’esenzione 9 di Allegato III, relativa al cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento, dove viene utilizzato per creare uno strato sulla superficie interna dei tubi di acciaio al fine di proteggerli dalla soluzione refrigerante che contiene ammoniaca corrosiva. La domanda di rinnovo è stata accettata per le applicazioni che utilizzano generatori ad alte temperature, mentre è stata rigettata per le applicazioni con potenza assorbita inferiore. L’esenzione si presenta quindi ora come segue:

Esenzione Ambito e date di applicazione
«9 Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante) Si applica alle categorie 8, 9 e 11 e scade il:
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e control-lo industriali della categoria 9, e per la categoria 11.
9 a)-I Fino allo 0,75 %, in peso, di cromo esavalente utilizzato come agente anticorrosivo nella soluzione refrigerante nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (compresi i minibar) progettati per funzionare in tutto o in parte con riscaldatori elettrici, aventi una potenza utilizzata media < 75 W a condizioni di funzionamento costanti. Si applica alle categorie da 1 a 7 e 10 e scade il 5 marzo 2021
9 a)-II Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante):
- progettati per funzionare in tutto o in parte con riscaldatori elettrici, aventi una potenza utilizzata media ≥ 75 W a condizioni di funzionamento costanti;
- progettati per funzionare completamente con riscaldatori non elettrici.
Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 e scade il 21 luglio 2021.»

 

  • DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/365 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019

La Direttiva apporta modifica all’esenzione 41 di Allegato III, che consentiva l'uso di piombo utilizzato come elemento legante nei componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore.

Considerando che la sostituzione del piombo è impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico per le delle applicazioni interessate, l’esenzione è stata prorogata come segue:

Esenzione Ambito e date di applicazione
«41 Piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore che, per motivi tecnici, devono essere montati direttamente sul o nel basamento motore o nel cilindro di motori a combustione di attrezzi manuali (classi SH:1, SH:2, SH:3 della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*)) Applicabile a tutte le categorie, scade il:
- 31 marzo 2022 per le categorie da 1 a 7, 10 e 11;
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monito-raggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali della categoria 9.»
(*) Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).

 

  • DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/366 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019

La Direttiva apporta modifica all’esenzione 41 di Allegato IV, che consentiva l'uso del piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) in alcune applicazioni.

Poiché sul mercato sono disponibili tecnologie senza piombo, ma è necessario disporre di tempo supplementare per testare l’affidabilità dei prodotti di sostituzione, l’esenzione è stata rinnovata come segue:

Esenzione
«41 Piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi medico- diagnostici in vitro per l’analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici. Scade il 31 marzo 2022.»

 

  • DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/360 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019

La Direttiva apporta modifica all’esenzione 37 di allegato IV, che consentiva l'uso del piombo negli elettrodi di platino platinato in alcune condizioni. La sostituzione o l’eliminazione del piombo nelle applicazioni in oggetto risulta attualmente ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico, pertanto l’esenzione è rinnovata come segue:

Esenzione
«37 Piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività cui si applica almeno una delle seguenti condizioni: a) misurazioni della conduttività ad ampi intervalli su più di un ordine di grandezza (per esempio intervallo fra 0,1 mS/m e 5 mS/m) in applicazioni di laboratorio per concentrazioni ignote; b) misurazioni di soluzioni in cui è richiesta un’accuratezza di ± 1 % dell’intervallo di campionamento congiuntamente a un’elevata resistenza alla corrosione dell’elettrodo per uno qualsiasi dei seguenti parametri: i) soluzioni con acidità < pH 1; ii) soluzioni con alcalinità > pH 13; iii) soluzioni corrosive contenenti gas alogeno; c) misurazioni di conduttività superiori a 100 mS/m da effettuare con strumenti portatili. Scade il 31 dicembre 2025.»

 

  • DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/364 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019

La Direttiva apporta modifica all’esenzione 44 di Allegato IV, che consentiva l'uso del cadmio in determinati tubi da ripresa resistenti alle radiazioni, necessario per ottenere una tolleranza alle radiazioni e una prestazione ottica soddisfacenti delle telecamere che operano ad esempio in centrali nucleari e impianti di ritrattamento dei rifiuti nucleari.

Poiché attualmente non esistono sul mercato alternative prive di cadmio che forniscano la necessaria combinazione di prestazione ottica e un livello sufficiente di resistenza alle radiazioni, l’esenzione è stata prorogata come segue:

Esenzione
«44 Cadmio nei tubi da ripresa resistenti alle radiazioni progettati per telecamere con risoluzione al centro superiore a 450 linee TV, utilizzate in ambienti con esposizione alle radiazioni ionizzanti superiore a 100 Gy/ora e a una dose totale superiore a 100 kGy. Si applica alla categoria 9. Scade il 31 marzo 2027.»

 

Gli Stati Membri sono chiamati nei prossimi mesi ad adottare i pertinenti provvedimenti per dare efficacia alle disposizioni di tali direttive.

Raccomandiamo pertanto alle aziende interessate di verificare attentamente l’applicabilità delle esenzioni alla luce degli aggiornamenti sopra illustrati.

Fonti:

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