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Sicurezza aziendale

A passo spedito verso il “Nuovo DM 10 Marzo 1998”

Approvata dai Vigili del Fuoco la bozza per i nuovi criteri per la valutazione del rischio incendio

Come già anticipato in un precedente articolo (I nuovi criteri per la valutazione del rischio incendio), viaggia a passo spedito l’approvazione del nuovo decreto sulle norme della prevenzione incendi che andrà a sostituire l’attuale DM 10/03/1998.

Il testo approvato ufficialmente nella seduta del 28 novembre del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, porta alcune modifiche rispetto alla bozza dello scorso luglio; in particolare, vengono definiti meglio alcuni concetti chiave, come il rapporto tra la nuova norma e le attività dotate di regola tecnica.

 Tra le principali novità apportate dal nuovo testo sulla gestione antincendio ci sono:

  • l’applicabilità della norma a tutti i luoghi di lavoro, inclusi quelli che rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
  • specifiche disposizioni per i diversi luoghi di lavoro, che vengono classificati in quattro gruppi (P1, P2, P3, P4) sia sulla base dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi (attività soggette – non soggette) e sia della presenza di regole tecniche cogenti;
  • introduzione della periodicità dell’aggiornamento (quinquennale) per gli addetti alla lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
  • i requisiti e i titoli che devono possedere i docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento per addetti antincendio e requisiti dei soggetti formatori di quest’ultimi;
  • specifiche sulla redazione del piano di emergenza a seconda delle caratteristiche dell’attività e del numero di persone/dipendenti presenti;

Oltre ai luoghi di lavoro, il futuro decreto ministeriale, andrà anche a normare le gallerie.

Il prossimo passaggio è il vaglio del Ministero del Lavoro che dovrebbe sovrintendere al coordinamento col D.Lgs. 81/2008 e smi.

Fonte: INGENIO.WEB

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