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Sicurezza prodotto

Mini-riforma del D.Lgs 81/08 riguardante la formazione in materia di sicurezza sul lavoro

Conversione in legge del Decreto Legge 146/2021

Il 15 dicembre è stata approvata la conversione in legge del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Tale decreto è composto da due parti principali. La seconda di esse recante misure urgenti a tutela del lavoro, per contrastare la situazione degli infortuni sul lavoro e le condizioni stesse del lavoro.

Si tratta quindi di una mini-riforma del D. Lgs. 81/08, entrata in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 20 dicembre 2021. Alcuni aspetti della norma sono entrati in vigore con la pubblicazione del decreto, mentre altri entrano in vigore a fine giugno del 2022.

Sono due, gli argomenti principali che caratterizzano tale articolato:

  • il primo riguarda la vigilanza e la prevenzione. Tali funzioni, fino ad oggi di competenza esclusiva delle ASL, vengono estese anche all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. L’INL diventa quindi il soggetto nazionale di riferimento sull’attività di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare. Quest’importante novità è entrata immediatamente in vigore;
  • Il secondo aspetto, da adottare con un nuovo Accordo Stato-Regioni entro il 30 giugno 2022, tratta la formazione di due figure sensibili del D. Lgs. 81/08, ovvero datore di lavoro e i preposti. Per il datore di lavoro viene introdotto l’obbligo della formazione, vengono quindi modificati i pilastri della formazione stabiliti dal D.Lgs. 626/1994, che esonerava i datori di lavoro dalla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda i preposti, da analisi e valutazioni sugli infortuni, è emerso che l’anello più debole è rappresentato dal preposto delle aziende appaltatrici, durante le attività in regime di appalto e subappalto. Devono quindi essere individuati, dal datore di lavoro, i preposti che devono svolgere compiti di vigilanza, garantendo loro una retribuzione spettante per i compiti aggiuntivi che devono svolgere rispetto alla propria mansione.

Ulteriore novità collegata al nuovo Accordo Stato-Regioni è quella relativa all’individuazione della modalità di verifica finale di apprendimento obbligatori, e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. È inoltre modificata la cadenza della formazione base e dell’aggiornamento formativo che passa da quinquennale a biennale e deve essere svolta escludendo la modalità e-Learning.


Fonte: Gazzetta ufficiale

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