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Sicurezza aziendale

Modifica del D.Lgs. 81/2008 in materia di esposizione ad agenti biologici

Il Governo italiano ha più volte finanziato misure a sostegno delle aziende e dei lavoratori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria da COVID-19

A causa dell’emergenza pandemica Covid-19, il Governo italiano ha più volte finanziato misure a sostegno delle aziende e dei lavoratori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria.

Il 9 novembre è stato emanato un nuovo Decreto Legge che, oltre ad introdurre nuovi aiuti economici per le categorie più colpite dalle misure straordinarie predisposte dal Governo per limitare la diffusione del Virus, va a modificare il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in materia di agenti biologici.

Il Titolo X del D. Lgs. 81/2008 determina quali misure specifiche debbano essere messe in atto in caso di esposizione ad agenti biologici, definendo come tali agenti in grado di provocare malattie più o meno gravi in soggetti umani e che costituiscono un rischio per i lavoratori o la comunità.

Nei casi di esposizione ad agenti biologici in strutture sanitarie e veterinarie (art. 274) o in laboratori e stabulari (art. 275), il D.Lgs. impone che il datore di lavoro applichi delle misure di contenimento atte a ridurre al minimo il rischio di infezione, in conformità all’allegato XLVII.

In caso di processi industriali che potrebbero comportare l’esposizione ad agenti biologici, invece, il datore di lavoro è tenuto a predisporre misure scelte tra quelle indicate in allegato XLVIII.

Lo scorso giugno la Commissione Europea con la Direttiva 2020/739, ha introdotto il SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo, pertanto è di fondamentale importanza tenere in considerazione le nuove modifiche apportate agli allegati XLVII e XLVIII dal Decreto-legge 9 novembre 2020, n.149.

In particolare, viene chiarito che, laddove compare la dicitura “raccomandato” nella tabella di allegato XLVII, si deve intendere che la misura di contenimento debba essere necessariamente applicata, a meno che la valutazione del rischio non indichi il contrario.

Infine, in allegato XLVIII vengono inclusi anche i vaccini vivi attenuati tra gli agenti biologici di tipo 1 per i quali e necessario osservare i principi di sicurezza e igiene professionali.

 

Fonte: Punto Sicuro

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