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Sicurezza aziendale

Proposta di modifica della Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Nuovi OEL proposti per alcuni agenti cancerogeni

Uno dei compiti della Commissione Europea è quello di mantenere costantemente aggiornata la “Direttiva sugli agenti Cancerogeni e Mutageni”, al fine di rimanere al passo con gli sviluppi tecnico-scientifici e di migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori riducendone l’esposizione professionale.

In particolare tiene monitorati, modifica e aggiunge i Valori limite di esposizione professionale (OEL) per agenti cancerogeni o mutageni, sulla base delle nuove informazioni disponibili. Tale strumento permette infatti di garantire un livello di protezione minimo equivalente in tutta Europa, migliorandone produttività e competitività.

A seguito di una prima fase di consultazione, in accordo con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, la commissione ha deciso di procedere con la determinazione di OEL per acrilonitrile, composti del Nichel e modificare quello esistente per il Benzene. Ogni anno infatti, circa 1 milione di lavoratori sono esposti a tali agenti cancerogeni.

Riportiamo qui le modifiche descritte nell’allegato della Bozza pubblicata:

Agente
Cangerogeno

N. CE

N. CAS

Valori Limite

Osservazioni

8 ore Breve durata
mg/m³ ppm f/ml mg/m³ ppm f/ml
Benzene 200-753-7 71-43-2 0,66 0,2 - - - - Pelle
Acrilonitrile 203-466-5 107-13-1 1 0,45 - 4 1,8 - Pelle
Composti del Nichel - - 0,01*

0,08**
- - - - - Sensibilizzazione cutanea dell'apparato respiratorio

* Frazione respirabile, misurata come nichel
**Frazione inalabile, misurata come nichel.

Per ciascuno dei nuovi limiti riportati, si applicheranno le seguenti “Misure Transitorie”:

  • I valori limite per il benzene si applicano a decorrere da quattro anni dall’entrata in vigore della direttiva. A partire da due anni, fino a quattro anni dopo l’entrata in vigore, si applicherà il valore limite di 0,5ppm (1.65 mg/m3).
  • I valori limite per l’acrilonitrile si applicheranno a decorrere da quattro anni dall’entrata in vigore della direttiva.
  • Il valore limite 0,01 mg/m3, per la frazione respirabile, si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025.  Il valore limite 0.05 mg/m3, per la frazione inalabile, si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025; fino ad allora si applica il valore limite di 0.1 mg/m3.

Alla luce delle nuove informazioni, infine, è stata mantenuta la nota “pelle”, relativa alla penetrazione cutanea per il benzene, è stata aggiunta la medesima nota per l’acrilonitrile e la nota relativa alla sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie per i composti del nichel. 

Ricordiamo, infine, che ci troviamo nella fase finale di approvazione della direttiva; il 20 novembre 2020 si concluderà il periodo di consultazioni e, se non saranno sollevate obiezioni, la bozza verrà approvata.

 

Fonte: Commissione Europea

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