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Sicurezza aziendale

Finalmente l’aggiornamento della direttiva “Agenti Cancerogeni e Mutageni”

Pubblicati gli aggiornamenti nella Direttiva 2017/2398 del 12/12/2017

Dopo qualche anno (quasi 14!!!) dall’emanazione della direttiva 2004/37/CE sulla protezione da agenti cancerogeni e mutageni, arriva un corposo aggiornamento come regalo di fine 2017 (Dir. 2017/2398 del 12/12/2017).

Non si tratta di un aggiornamento banale e privo di significato: sono state inserite delle nuove informazioni ed alcune modifiche al testo esistente, le quali con ogni probabilità genereranno un impatto imponente in molti dei nostri comparti lavorativi.

Sono ben 11 le sostanze per le quali la direttiva ha fissato un nuovo valore limite di esposizione e 2 quelle per le quali è stato modificato (rimane invariato il benzene). Le ricapitoliamo nella seguente tabella, che possiamo trovare nell’Allegato III:

Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse (Articolo 16)

Nome agente N. CE (1) N. CAS (2) Valori limite (1) Osservazioni Misure transitorie
mg/m3 (4) ppm (3) f/ml (6)

Polveri di legno duro

-

-

2 (7)

-

-

-

Valore limite: 3mg/m3 fino al 17 gennaio 2023

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'art. 2, lettera a), punto i)
(come cromo)

-

-

0,005

-

-

-

Valore limite: 0,001mg/m3 fino al 17 gennaio 2025.

Valore limite 0,025mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025.

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'art. 2, lettera a) punto i)

-

-

-

-

0,3

-

 

Polvere di silice cristallina respirabile

-

-

0,1 (8)

-

-

-

 

Benzene

200-753-7

71-43-2

3,25

1

-

Pelle (9)

 

Cloruro di vinile monomero

200-831-0

75-01-4

2,6

1

-

-

 

Ossido di etilene

200-849-9

75-21-8

1,8

1

-

Pelle (9)

 

1,2-Epossipropano

200-879-2

75-56-9

2,4

1

-

-

 

Acrilammide

201-173-7

79-06-1

0,1

-

-

Pelle (9)

 

2-Nitropropano

201-209-1

74-46-9

18

5

-

-

 

o-Tuluidina

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

-

Pelle (9)

 

1,3-Butadiene

203-450-8

106-99-0

2,2

1

-

-

 

Idrazina

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

-

Pelle (9)

 

Bromoetilene

209-800-6

593-60-2

4,4

1

-

-

 

(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione Europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) 1272/2008..
(2) N. CAS: il numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
(4) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(5) ppm: parti per milione per volume di aria(ml/m3).
(6) f/ml: fibre per millimetro.
(7) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri presenti nella miscela in questione.
(8) Frazione inalabile.
(9) Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

Ora, una volta esaminato il contenuto di questa tabella, è bene soffermarsi su alcuni dati, sviluppando delle opportune considerazioni:

  • POLVERI DI LEGNO DURO - Il limite passa da 5 a 2 mg/m3 (con un periodo transitorio a 3)

È un duro colpo per tutta l’industria e non solo. Il rispetto di tale limite, qualora si svolgano operazioni di falegnameria in modo manuale (ma non solo), sarà un’operazione che richiederà un ingente sforzo per le aziende ed un conseguente impegno da parte dei professionisti del settore per studiare le soluzioni organizzative, preventive e protettive atte a garantire il giusto livello di sicurezza.

  • COMPOSTI DEL CROMO VI - 0.005 mg/m3 con periodo transitorio fino al 2025

In questo caso non parliamo di una sostanza specifica ma di una categoria di composti chimici che contengono il Cromo nella forma esavalente, quindi il range di applicazione si apre a dismisura.

Sono stati inoltre previsti due periodi transitori, uno per le attività di saldatura e similari con un limite a 0.025 mg/m3 mentre per tutto il resto delle attività sarà di 0.01 mg/m3, entrambi fino al 2025.

La cosa che fa più riflettere, è il confronto con il limite previsto dall’ACGIH, che potremmo definire ormai storico: 0.05 mg/m3 e 0.01 mg/m3 rispettivamente per i composti solubili e insolubili. Essendo questo il riferimento attuale per gli igienisti industriali, saranno da rivedere tutte le valutazione fino ad ora svolte: possiamo dunque immaginare che non ci saranno delle buone notizie per i datori di lavoro, ma al tempo stesso c’è un po’ di tempo per lavorarci e prepararsi ad affrontare la situazione (2025!).

  • SILICE LIBERA CRISTALLINA - 0.1 mg/m3

Sicuramente è il caso che desterà più scompiglio per svariati motivi:

  • Il primo è la diffusione di tale sostanza che può essere usata in vari settori: dall’estrazione, alla ceramica, ai sanitari, a riempitivo/carica per una svariata serie di miscelazioni.
  • È stato poi giustamente specificato che sono incluse non solo le attività nelle quali è previsto l’utilizzo di tale sostanza ma anche quelle in cui questa si può formare, ovvero “Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”.
  • Se andiamo inoltre a confrontare il limite di esposizione con quello dell’ACGIH (0.025 mg/m3) qualcuno potrebbe letteralmente “cadere dalla sedia”. La disparità appare quantomeno evidente e ingiustificata. Volendo però approfondire, ci accorgiamo di una cosa molto particolare: ossia che la frazione di interesse è quella inalabile e non quella respirabile. Verificando le versioni in altre lingue appare evidentemente che si tratta di un errore di battitura. Anche perché, se cosi fosse, cambierebbe completamente l’organo bersaglio e la metodologia di campionamento da utilizzare (e quindi tutti i campionamenti fatti fino ad oggi sarebbero inutilizzabili).
  • Tuttavia, ciò che potrebbe destare più scalpore è l’inclusione stessa della silice all’interno della direttiva agenti cancerogeni/mutageni. Che sia questa la fine dell’annosa questione, dibattuta da anni, sul fatto che tale sostanza sia da classificare come cancerogena accertata per l’uomo?

A voi l’ardua sentenza, noi dello staff di NORMACHEM, riteniamo che classificare come cancerogena la silice libera cristallina potrebbe essere effettivamente un’ottima notizia, volta a incrementare il livello della salute dei lavoratori.

 
COMPOSTI REPROTOSSICI

Un’altra notizia contenuta fra le righe in questa modifica della direttiva è un’anticipazione del futuro. Entro il primo trimestre 2019 la commissione dovrà valutare se far rientrare tutta la categoria dei tossici per la riproduzione all’interno delle disposizioni della direttiva 2004/37/CE e smi. Questo sarebbe un passaggio epocale, poiché le sostanze alle quali è stata attribuita tale classificazione grazie al REACH sono ad oggi:

  • 185 (sostanze o categorie di composti) armonizzate come Repr. 1;
  • anche se risulta esser più difficile stimare il numero delle sostanze registrate come Repr. 1, possiamo sicuramente dedurre che possano essere almeno qualche centinaio in più delle prime, considerando che le sostanze registrate sono ad oggi 17152.

Restiamo quindi in attesa di ulteriori notizie a partire dal 2019.

 
RECEPIMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

Ultima ma non meno importante è la dead-line di recepimento per gli stati membri fissato al 17 dicembre 2020.

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