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Trasporto merci pericolose

ADR 2019: Le principali novità

Tutti i cambiamenti apportati dalla versione 2019 dell’ADR che possono avere un impatto decisivo nella gestione delle merci pericolose in azienda.

L’avvento di un anno dispari porta con sé, come di consueto, la pubblicazione di una nuova versione dell’ADR (l’accordo internazionale che disciplina il trasporto delle merci pericolose per via stradale). Da un’edizione all’altra si possono avere notevoli ed importanti modifiche, integrazioni e cambiamenti che possono rivelarsi di grande importanza per tutte le aziende che spediscono e movimentano merci pericolose. In questa news, la prima di due comunicazioni che Normachem dedica alla presentazione dei cambiamenti maggiori dati dall’ADR 2019, ci si propone di evidenziare alcune delle principali novità che entreranno formalmente in vigore dal 1° gennaio 2019 (con il consueto periodo transitorio di 6 mesi - fino al 30 giugno 2019 - in cui le disposizioni dell’ADR 2019 potranno essere applicate su base volontaria).
 

  1. Estensione dell’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti (il cosiddetto “consulente ADR”)

Come è noto, tutte le aziende che eseguono operazioni di carico, riempimento, scarico, imballaggio e/o trasporto di merci pericolose devono nominare un consulente per la sicurezza dei trasporti (consulente ADR), come previsto dal cap. 1.8.3.1 dell’ADR.

Con l’ADR 2019 si estende tale obbligo anche alle aziende che eseguono esclusivamente spedizione di merci pericolose (e che quindi si identificano esclusivamente come mittenti).

Benché spesso lo speditore possa anche eseguire operazioni di carico, scarico e/o imballaggio di merci pericolose (e quindi ricada già nell’obbligo di nomina del consulente ADR secondo i requisiti ante-ADR 2019), tale novità è particolarmente rilevante perché “centralizza”, per così dire, la figura dello speditore. Esso già possiede in capo a sé obblighi critici ai sensi dell’ADR (primo fra tutti l’obbligo di classificazione) e si trova dunque nella condizione di essere parificato alle altre figure che già in precedenza dovevano nominare il consulente ADR; pertanto tutte le aziende che agiscono esclusivamente come mittenti e che hanno sub-appaltato le operazioni carico, scarico, imballaggio e riempimento dovranno attivarsi per nominare i propri consulenti ADR.
L’ADR 2019, con la misura transitoria di cui al cap. 1.6.1.44, prevede comunque un periodo transitorio per tutti gli speditori che con l’ADR 2017 non rientravano nell’obbligo di nomina del consulente ADR: avranno tempo fino al 31 dicembre 2022 per conformarsi a questa prescrizione.

       2. Modifiche per l’esenzione per unità di trasporto ai sensi del cap. 1.1.3.6

Con l’ADR 2019 sono stati meglio esplicitati alcuni aspetti della gestione dell’esenzione per unità di trasporto (cap. 1.1.3.6 dell’ADR), tra cui:

  • la quantità totale massima per ogni categoria di trasporto, circa la quale si specifica che deve corrispondere al valore calcolato di 1000;
  • il calcolo della quantità massima totale per unità di trasporto per gli oggetti, che deve essere riferita alla massa lorda in kg degli stessi, senza gli imballaggi.

Nella tabella del cap. 1.1.3.6.3 sono stati poi introdotti i nuovi numeri ONU per le merci di categoria di trasporto 4.
In riferimento all’esenzione della nomina del consulente ADR per le aziende che eseguono sempre trasporti secondo l’esenzione per unità di trasporto, il testo del cap. 1.8.3.2 è stato modificato come segue:

Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

              a) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, inferiori non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 (…)


Da ultimo è stata anche modificata la Nota 1 del cap. 5.4.1 dell’ADR relativa alle informazioni da inserire nel DDT nel caso in cui si effettui in trasporto in esenzione per unità di trasporto, imponendo di riportare anche il “valore calcolato” delle merci pericolose per ogni categoria di trasporto.

     
     3. “Nuova” gestione dei macchinari o dispositivi contenenti merci pericolose

L’ADR 2019 apporta modifiche più che altro formali al numero UN 3363 MERCI PERICOLOSE CONTENUTE IN MACCHINARI o APPARATI. Viene infatti eleminata l’esenzione generale di cui al cap. 1.1.3.1, lettera b) che esentava le merci pericolose contenute in macchinari o dispositivi a patto di prendere adatti provvedimenti per impedire ogni fuoriuscita. Tuttavia tale esenzione è stata ripresa all’interno della nuova disposizione speciale 672 applicabile al numero UN 3363 subordinandola ad alcune condizioni di imballaggio sicuro del macchinario/apparato o di protezione delle merci pericolose in esso contenute.
In aggiunta a ciò sono state introdotte nuove rubriche per gli “articoli contenenti merci pericolose” (una per ogni classe), istituendo ex novo i numeri ONU dal 3537 al 3548.
Per la gestione di tali merci è stato aggiunto il capitolo 2.1.5 “Classificazione degli oggetti come oggetti che contengono merci pericolose, n.a.s.”.
Con “articolo” si intende un macchinario, un apparato o un altro dispositivo contenente una o più merci pericolose (o loro residui) che sono elementi integranti dell’articolo, necessari per il suo funzionamento e che non possono essere rimossi per il loro trasporto (cap. 2.1.5.1). Tali articoli possono essere classificati sotto la rubrica delle merci che contengono oppure secondo i nuovi numeri UN da 3537 a 3548 (a seconda della classe a cui appartengono le merci pericolose contenute). Per tali materie è stata creata la nuova istruzione di imballaggio P006, che fornisce le disposizioni applicabili per l’imballaggio di tali merci.


    4. Nuovo metodo di classificazione per le merci corrosive (classe 8)

Viene introdotto il cap. 2.2.8.1.6 che descrive i Metodi alternativi per l'assegnazione del gruppo di immballaggio alle miscele - Approccio graduale. Fermi restando i criteri che assegnano priorità ai dati esistenti sull’uomo o sugli animali per la classificazione delle miscele corrosive (dati dal cap. 2.2.8.1.5), viene introdotto un approccio graduale che consente di classificare le miscele in classe 8 in perfetta analogia con l’approccio previsto dal Reg. (CE) 1272/2008 (CLP).

L’approccio consiste infatti nell’applicazione per tappe successive dei seguenti metodi:

  1. classificazione sulla base dei dati sperimentali disponibili sulla miscela in quanto tale (criteri del cap. 2.2.8.1.5);
  2. classificazione applicando i principi ponte (cap. 2.2.8.1.6.2), qualora esistano dati sufficienti su miscele simili per stimare la corrosione cutanea;
  3. classificazione mediante un metodo di calcolo (cap. 2.2.8.1.6.3) qualora siano disponibili dati sulla corrosione di tutti i componenti della miscela.

In particolare è quest’ultimo punto a costituire la novità più importante: per la prima volta viene formalizzato un metodo di calcolo (purtroppo non perfettamente corrispondente a quello previsto dal Reg. (CE) 1272/2008 - CLP per la classificazione dei prodotti corrosivi per la pelle) che consente di assegnare il gruppo di imballaggio alle miscele corrosive in funzione di limiti di concentrazione generici e specifici applicati ai singoli componenti di cui si conosca l’esatta classificazione.
Quelle sin qui presentate sono alcune delle novità principali dell’ADR 2019; non sono ovviamente le uniche modifiche apportate dall’edizione 2019. Pertanto diamo appuntamento ai nostri lettori ad una prossima puntata di questa newsletter, in cui verranno discusse alcuni altri importanti aggiornamenti dell’ADR 2019.


Fonte: Normachem S.r.l.

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