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ADR 2019: tutte le principali novità (II)

Tutte le variazioni potranno essere applicate dai vari soggetti su base volontaria dal 1° gennaio 2019, mentre diventeranno cogenti dal 1° luglio 2019

Nella nostra news di approfondimento di fine novembre relativa alle novità dell'ADR 2019 abbiamo sintetizzato le quattro maggiori novità apportate dall’ADR 2019 e cioè:

  • l’estensione dell’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti;
  • le modifiche alla gestione dell’esenzione per unità di trasporto (cap. 1.1.3.6 dell’ADR);
  • la nuova gestione dei macchinari o dispositivi contenenti merci pericolose;
  • il nuovo metodo per la classificazione delle materie corrosive (classe 8).

Come avevamo anticipato, queste quattro novità non sono certo le uniche apportate dalla versione 2019 e pertanto ci proponiamo in questa ulteriore puntata di passare in rassegna alcuni altri importanti cambiamenti introdotti dall’ADR 2019. Ricordiamo che tutte le variazioni in questione potranno essere applicate dai vari soggetti su base volontaria dal 1° gennaio 2019, mentre diverranno cogenti dal 1° luglio 2019.

Pile e batterie al litio

Non potevano certe mancare novità in tale ambito, che costituisce forse uno dei settori più “fluidi” (in termini di evoluzione normativa) di tutto il mondo dei trasporti di merci pericolose.   

Istituzione del numero UN 3536. È stato introdotto ex novo il numero “UN 3536 LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT” (pile al litio installate in mezzi di trasporto). Come previsto dalla disposizione speciale 389 questa rubrica si applica solo alle unità di trasporto in cui sono installate batterie agli ioni di litio o batterie al litio metallico che sono progettate esclusivamente per fornire energia fuori dell’unità.

Batterie al litio con celle al litio ionico e metallico. Sono state introdotte indicazioni specifiche per le batterie al litio contenenti sia celle al litio metallico che celle al litio ionico. In particolare è stata introdotto la disposizione speciale 387 secondo cui dovranno essere attribuiti, a seconda dei casi, il numero ONU 3090 PILE AL LITIO METALLICO o 3091 PILE AL LITIO METALLICO CONTENUTE IN/IMBALLATE CON UN DISPOSITIVO.

Sempre in tal senso sono stati modificati i requisiti previsti dal cap. 2.2.9.1.7 dell’ADR per le batterie che contengono sia pile al litio metallico che pile agli ioni di litio, aggiungendo le seguenti voci:

  1. le celle ricaricabili al litio ionico possono essere caricate solo dalle celle metalliche primarie;
  2. le celle devono essere progettate in modo da escludere la possibilità di sovraccarica;
  3. la batteria è stata testata come una batteria al litio primaria;
  4. i componenti delle celle costituenti la batteria devono essere del tipo che ha superato i test del Manual of Test and Criteria, parte III, sez. 38.3.

Per quanto concerne l’esenzione di cui alla disposizione speciale 188 viene aggiunta specifica nota, secondo cui tali batterie possono essere trasportate in esenzione a patto che il contenuto totale di litio metallico non superi 1.5 g e la capacità delle celle al litio ionico non superi i 10 Wh. Tali condizioni sono riportate anche nella già citata disposizione speciale 387.

Messa a disposizione dei test report. È stato aggiunto il punto g) al cap. 2.2.9.1.7 dell’ADR che impone a produttori e successivi distributori di celle o batterie la messa a disposizione dei test summary delle prove eseguite sulle batterie/pile, così come previsto nel Manual of Test and Criteria, parte III, sez. 38.3, par. 38.3.5.

Pile al litio trasportate ai fini di smaltimento. Viene introdotta la disposizione speciale 670, relativa a batterie installate in un dispositivo smaltito da abitazioni, che vengono esentate dall’ADR se rispettano una serie di requisiti (fra questi: il fatto che tali batterie non debbano essere la sorgente di energia primaria per il funzionamento del dispositivo). Nel caso in cui le batterie non rispettino i requisiti di cui sopra, allora i rifiuti possono comunque esentati dall’ADR nella fase di trasporto fino all’impianto di trattamento intermedio se sono rispettate determinate condizioni.

Fertilizzanti a base di ammonio

Ad oggi ai fertilizzanti a base di ammonio sono attribuibili 2 numeri ONU:

  • UN 2067 FERTILIZZANTE A BASE DI NITRATO DI AMMONIO (classe 5.1);
  • UN 2071 Fertilizzante a base di nitrato d'ammonio, miscela uniforme del tipo azoto/fosfato, azoto/potassio, azoto/fosfato/potassio, contenente non più del 70% di nitrato d'ammonio e non più dello 0,4% di materie combustibili/organiche totali calcolate in equivalente di carbonio o con non più del 45% di nitrato di ammonio e senza limitazione della percentuale di materie combustibili (classe 9).

Con l’ADR 2019 è stata aggiunta la disposizione speciale 193, applicabile al numero ONU 2071, che esenta dalle disposizione dell’ADR tale merce se si tratta di concimi composti al nitrato di ammonio classificati secondo la procedura data dal Manual of Test and Criteria, parte III, sezione 39.

Inoltre è stata modificata la disposizione speciale 307, applicata al numero ONU 2067, che specifica meglio il campo di applicazione della rubrica.

Veicoli alimentati a gas/liquido infiammabile o a pila combustibile

Sono state modificate alcune disposizioni inerenti il trasporto e la gestione di veicoli alimentati a motore. In particolare è stata introdotta la disposizione speciale 388, che specifica nel dettaglio il campo di applicazione della rubrica UN 3166. Al contempo sono state apportate modifiche formali alle disposizioni speciali 666 e 667.

Campioni di materiali energetici da sottoporre a test

L’ADR 2019 ha introdotto il cap. 2.1.4.3 che chiarisce le modalità di spedizione e gestione dei campioni di materiali energetici: questi vengono assegnati alle rubriche UN 3224 (solido autoreattivo di tipo C) e UN 3223 (liquido autoreattivo di tipo C) a seconda dei casi. Il capitolo fornisce le pertinenti prescrizioni per l’applicabilità di tali classificazioni (comportamento a test delle materie, contenuto di materie ossidanti, ecc.) e la gestione della spedizione (istruzioni di imballaggio e imballaggio in comune).

Introduzione di nuove merci pericolose e rubriche

Tra le merci auto-reattive (classe 4.1) è stato aggiunto nella tabella del cap. 2.2.41.4 l’α-(dietossifosfinotioilimmino) fenilacetonitrile.

Tra i perossidi organici (classe 5.2) sono state aggiunte le seguenti voci alla tabella del cap. 2.2.52.4:

  • idroperossido di 1-feniletile: UN 3109;
  • perossido di diiisobutirrile: UN 3119
  • perossidicarbonato di di-(4-ter-butilcicloesile): UN 3116.

È stata introdotta la rubrica UN 3535 SOLIDO INORGANICO, TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S., andando così a sanare una mancanza nella classificazione delle merci di classe 6.1 con pericoloso sussidiario di infiammabilità.

 

Naturalmente fare una disamina completa e approfondita di tutti cambiamenti (formali e sostanziali) apportati dall’ADR 2019 richiederebbe uno spazio ben superiore a quello di due news a ciò dedicate. Pertanto si ricorda che quelle sin qui presentate sono le modifiche a nostro avviso più rilevanti previste dall’edizione 2019 ADR. A queste vanno ovviamente aggiunte quelle già segnalate nella nostra news di fine novembre.

Con queste news abbiamo voluto fornire una panoramica sui cambiamenti che più impattano nella vita quotidiana di un’azienda che gestisce merci pericolose, non potendo chiaramente rendicontare ogni minima variazione apportata alla normativa.

Fonte: Interna Normachem.

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