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Sicurezza prodotto

Emanata la Direttiva (UE) 2022/1999 per il controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

Abrogata la vecchia Direttiva 95/50/CE

È stata di recente pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea la direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa “a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione)”. La presente direttiva entrerà in vigore il 13 novembre 2022 ed abrogherà la direttiva 95/50/CE  e le successive modifiche, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all’allegato IV, parte B.

La nuova direttiva non apporta modifiche sostanziali a quelle che già erano avvenute precedentemente, ma si rende necessaria ai fini di chiarezza e razionalizzazione della Direttiva 95/50/CE, la quale ha subito varie e sostanziali variazioni nel corso degli anni.

Rimane invariato il campo di applicazione, ovvero i veicoli che circolano nel territorio di uno Stato membro o che vi entrano in provenienza da un paese terzo.

Come ribadito dall’Art.3 e 4 della Direttiva 2022/1999, i controlli devono riguardare una proporzione rappresentativa dei trasporti su strada di merci pericolose e devono essere eseguiti a campione in luoghi che consentono di mettere in regola i veicoli per i quali si accerta un’infrazione o, se opportuno, immobilizzarli.  È possibile anche il prelievo di campioni, esaminati in laboratori riconosciuti dall’autorità competente.

Anche gli allegati rimangono invariati. All’Allegato I viene riportata la check-list da seguire durante l’esecuzione del controllo, con le infrazioni ritenute da tutti gli Stati membri sufficientemente gravi da comportare, a carico dei veicoli che le avranno commesse, l’applicazione di misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza, compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nell’Unione.

All’Allegato II l’elenco delle infrazioni suddivise per categoria di rischio I, II e III, dove I indica i rischi più seri e all’Allegato III il modello di formulario normalizzato per la stesura della relazione da consegnare annualmente alla Commissione sul numero e tipologia di controlli effettuati.

Sono infine stati aggiunti l’Allegato IV e V, che riportano rispettivamente le direttive che la 2022/1999 abroga insieme ai termini di recepimento nel diritto interno e la tavola di concordanza tra la direttiva 95/50/CE e la presente direttiva.
 

Fonte: EUR-Lex (1 e 2)

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