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Trasporto merci pericolose

Modifiche introdotte dal manuale IATA DGR 2022

Tra le novità in arrivo l’eliminazione della Section II delle istruzioni d’imballaggio per pile e batterie al litio

La pubblicazione della 63-esima edizione del manuale IATA-DGR ha introdotto diverse modifiche relativamente al trasporto aereo di merci pericolose.

Le novità maggiormente impattanti riguardano le istruzioni d’imballaggio PI 965, PI 968, PI 966 e PI 969.

Le istruzioni PI 965 e PI 968 sono state modificate ed è stata eliminata la Section II. È previsto, per tale modifica, un periodo transitorio di 3 mesi, fino al 31 marzo 2022, per concedere agli speditori di adeguare la spedizione delle pile e batterie al litio in conformità con la Section IB delle PI 965 e PI 968. Di conseguenza, sono state adattati all’eliminazione anche i paragrafi 1.6.1 e 7.1.5.5.1, le tabelle 9.1.A e 9.5.A e la disposizione speciale A334 del manuale IATA-DGR.

Le istruzioni PI 966 (UN 3481) e PI 969 (UN3091) sono state revisionate per chiarire le opzioni di imballaggio per la Sezione I, che ora impongono:

  • imballaggio omologato conforme alle specifiche ONU per pile e batterie al litio, che devono essere in seguito posizionate, con l’apparecchiatura, in un rigido e robusto imballaggio esterno; oppure
  • imballaggio omologato conforme alle specifiche ONU per le pile o le batterie imballate con l’apparecchiatura.

Inoltre anche per le istruzioni PI 966 e PI 969 è stata eliminata la Sezione II.

Tra le altre modifiche introdotte con la 63-esima edizione del manuale IATA-DGR segnaliamo:

  • Sezione 2 – Limitations: è stato rivisto l’elenco degli Stati (2.8.1) e delle State Variations (2.8.2);
  • Sezione 4 – Identification: con particolare riferimento al cap. 4.2 “List of Dangerous Goods”:
    • non è più vietato il trasporto della merce “tert-Amylperoxy-3,5,5-trimethylhexanoate” ma può essere trasportato come UN 3105;
    • è eliminata la disposizione speciale A2 dell’UN 3094, Corrosive liquid, water reactive, n.o.s.;
    • è stata rivista la voce “Fuel system components” per inserire il riferimento a merci pericolose in articoli.
  • Sezione 7 – Marking & Labelling: il paragrafo 7.1.4.6 è stato rivisto per chiarire il riferimento a due o più merci pericolose diverse in relazione all’applicazione delle disposizioni per l’imballaggio in comune (“All Packed in One”).
  • Sezione 8 – Documentation: al paragrafo 8.1.6.5.3 è stato aggiunto il termine “oblitared” oltre al termine “removed” per consentire maggior flessibilità operativa, circa la rimozione/cancellazione dell’etichetta Cargo Aircraft Only.

Infine, sono state apportate alcune modifiche a paragrafi specifici del cap. 10 – Radioactive Materials ed aggiornamenti alle Appendici D, E, F H, I. In particolare, relativamente a quest’ultima Appendice, segnaliamo i cambiamenti principali che saranno inclusi nella 64-esima edizione IATA-DGR (a partire dal 1° gennaio 2023):

  • revisione dei criteri per l’assegnazione dei gruppi d’imballaggio di sostanze e miscele corrosive;
  • esclusione dell’obbligo di rendere disponibile il riepilogo dei rapporti di prova per le apparecchiature (compresi i circuiti stampati) che contengono solo pile al litio a bottone;
  • aggiornamenti all’elenco delle merci pericolose: 
  • aggiunta della nuova rubrica UN 3550 Cobalt dihydroxide powder;
  • soppressione dell’UN 1169 Extracts, aromatic, liquid;
  • modifica dell’UN 1197 Extracts, flavouring, liquid, in Extracts, liquid;
  • riclassificazione dell’UN 1891 Ethyl bromide (attualmente assegnato alla divisione 6.1) nella classe 3 con pericolo sussidiario della divisione 6.1;
  • adozione di due nuove istruzioni di imballaggio: PI 222 per Articles containing non-flammable, non-toxic, n.o.s. quando l’articolo contiene solo un gas della divisione 2.2 senza pericolo sussidiario, (esclusi gas liquefatti refrigerati e gas vietati sugli aerei passeggeri) e PI 975 per Articles containing miscellaneous dangerous goods, n.o.s. se l’articolo contiene solo prodotti o sostanze pericolose per l’ambiente;
  • variazione del marchio per le batterie al litio con l’eliminazione dell’obbligo di riportare il numero di telefono; il periodo di transizione per questa variazione è previsto fino al 31 dicembre 2026;
  • revisione del paragrafo 9.3.7: si deve provvedere alla sostituzione dei marchi andati perduti, distaccati o divenuti illeggibili dopo che i colli sono stati accettati. Questa modifica è limitata alla sostituzione dei marchi di: quantità esenti, quantità limitate, sostanze pericolose per l’ambiente e batterie al litio.


Fonte: IATA

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