Sicurezza del trasporto ferroviario: nuovi strumenti per adempiere agli obblighi di cui al cap. 1.4 del RID
Pubblicata la circolare n.59/2017 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Lo scorso 23 novembre 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la circolare n.59 in materia di sicurezza del trasporto ferroviario. Con questa circolare ha fornito alcuni strumenti utili e di carattere operativo con cui gli operatori della catena di trasporto possono verificare, e quindi successivamente dimostrare, il rispetto delle disposizioni del RID per quanto di propria competenza.
Il campo di applicazione è limitato ai trasporti ferroviari con origine o destino su territorio nazionale di gas (classe 2) e di materie liquide delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2. 6.1, 6.2, 8 e 9, in carri-cisterna, cisterne mobili, contenitori-cisterna o casse mobili cisterna. Sono esclusi i trasporti combinati strada-rotaia (del tipo “strada-viaggiante”). Tuttavia, così come indicato nel documento in oggetto, “le indicazioni operative contenute nella presente circolare possono comunque rappresentare un valido riferimento per tutti i soggetti operanti sul territorio nazionale, coinvolti nei trasporti ferroviari di merci pericolose aventi origine o destino sul territorio nazionale e non ricadenti nel campo di applicazione della circolare stessa”.
Nella circolare vengono quindi inizialmente ricordati gli adempimenti che i principali operatori della catena di trasporto devono rispettare, evidenziando la necessità di documentare l’assolvimento dei propri obblighi e l’esecuzione delle verifiche di conformità richieste dal RID. Per agevolare in tale attività i diversi soggetti, ed in particolare il riempitore, il trasportatore e lo scaricatore, il Ministero ha predisposto 4 check-list, riportate nell’Allegato 1 della Circolare, diverse a seconda della tipologia di merce da trasportare e dell’operatore a cui sono riferite. Tra gli aspetti oggetto di verifica vi sono le revisioni delle cisterne, la compatibilità con i materiali contenuti, l’adeguatezza dei passi d’uomo, la verifica delle valvole, eccetera.
Alternativamente a tali liste, è possibile utilizzare per il medesimo scopo i seguenti documenti, indicati nella circolare e quindi riconosciuti anche dal Ministero:
- check-list rese disponibili come linea guida in formato elettronico sul sito web dell'OTIF (che potete trovare seguendo questo indirizzo internet www.otif.org).
- check-list richiamata dal punto 5 della Fiche UIC 471-3-O (revisione vigente).
In ultimo, in linea con la Direttiva 95/50/CE (così come modificata dalla Dir. 2004/112/CE), l’allegato 2 della circolare riporta un elenco (non esaustivo) delle principali non conformità, suddivise a seconda del livello di rischio in tre categorie (I, II, III), fornendo in tal modo un orientamento per identificare le infrazioni riscontrate.
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti http://mit.gov.it/normativa/circolare-numero-59-del-23112017
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