Trasporto di merci pericolose su ferrovia: si rafforza la sicurezza
Pubblicata la Circolare n° 59/2017 della Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
Lo scorso 23 novembre è stata pubblicata la Circolare n. 59/2017 della Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie inerente il rafforzamento del presidio della sicurezza in materia di traporto per ferrovia di merci pericolose per i gas della Classe 2 e per le materie presentate al trasporto allo stato liquido delle Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, in carri-cisterna, cisterne mobili, container-cisterna o casse mobili cisterna (tank-container).
In conformità a quanto disposto dal RID, la presente circolare si applica a tutti i soggetti operanti sul territorio nazionale coinvolti nei trasporti ferroviari di merci pericolose aventi origine o destino sul territorio nazionale relativamente alle spedizioni di cui sopra.
Lo scopo è quello di fornire agli operatori di questi trasporti un riferimento affinché riescano a tracciare l’ottemperanza agli obblighi previsti dal RID, il rilevamento delle eventuali anomalie e le conseguenti azioni attuate per la soluzione delle stesse.
In particolare la Circolare definisce, relativamente ai ruoli del riempitore, dello scaricatore e del trasportatore, le relative check-list di verifica e le modalità di gestione delle stesse. La presente circolare non si applica al traffico di merci pericolose effettuato in modalità “strada viaggiante” (ossia nel trasporto combinato strada – rotaia).
Al fine di dare evidenza e tracciabilità dell’avvenuto adempimento agli obblighi di cui sopra, ciascun operatore è tenuto a creare e utilizzare un apposito documento, datato e firmato, idoneo a:
- Identificare le unità di carico, la tipologia di prodotto ed i relativi esiti delle verifiche eseguite;
- Dare evidenza dell’eventuale rilevamento di anomalie e delle azioni attuate per la soluzione delle stesse;
- Documentare l’avvenuta presa in carico del trasporto;
- Archiviare i documenti di cui ai punti precedenti adottando gli idonei sistemi in grado di conferire data certa ai medesimi.
Tale documentazione deve essere archiviata secondo quanto previsto dalla normativa vigente e resa disponibile, a fronte di eventuali richieste da parte delle Autorità di vigilanza e controllo completi.
In allegato riportiamo la Circolare pubblicata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
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