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Trasporto marittimo di merci pericolose: le modifiche introdotte dal D.M n. 303 del 7 aprile 2014

A cura della Dott.ssa Carla Repice e del Dott. Tommaso Castellan

Con il D.M. 7 aprile 2014 n. 303 vengono aggiornate le norme relative all’autorizzazione all\'imbarco, reimbarco e trasporto marittimo di merci pericolose nei porti italiani. Vengono altresì abrogati i decreti dirigenziali n. 1105/2005 e 278/2006. Le principali novità introdotte dal D.M. 303/2014 riguardano le informazioni da comunicare nell’istanza di autorizzazione all’imbarco/trasporto/nulla osta allo sbarco (punto 6 dell’allegato al suddetto decreto), le modalità di trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate o in quantità esenti (punto 8) e le modalità di trasporto di merci pericolose in conformità alle norme ADR/RID a bordo di navi traghetto che effettuano viaggi nazionali di durata limitata (punto 9).

Punto 6 – Allegato al D.M. 303/2014
Così come nel D.D. 278/2006, il punto 6 dell’allegato al decreto tratta le modalità di richiesta dell’autorizzazione all’imbarco o il nulla osta allo sbarco delle merci pericolose, prescrivendo i dati da riportare nell’istanza di richiesta di autorizzazione (punto 6.3). Oltre a quanto già previsto, con l’entrata in vigore del D.M. 303/2014 l’istanza dovrà contenere anche il numero totale di persone a bordo (punto 6.3(a)4) e gli eventuali rischi sussidiari delle singole merci da imbarcare/sbarcare (punto 6.3(b)2).
Tra le nuove disposizioni è da sottolineare inoltre l’introduzione dell’obbligo a carico dello spedizioniere o del raccomandatario marittimo di comunicare al comandante della nave i numeri di chiamata di emergenza dello speditore (punto 6.14 dell’allegato al suddetto decreto). Tale obbligo va in deroga solo per trasporti nazionali di durata limitata per merci imballate in quantità limitata o in quantità esente (vedi punto 10). Questa procedura, che rappresenta una novità nell’ambito dei trasporti, sta suscitando notevoli perplessità, in quanto implica che gli speditori marittimi predispongano un servizio di assistenza telefonica di emergenza, che verosimilmente non si limiterebbe al fornire informazioni chimico-fisiche sulle materie pericolose trasportate, ma richiederebbe conoscenze approfondite e specifiche da parte dei tecnici addetti sulle misure da adottare in caso di emergenza.     
Un ulteriore punto oscuro riguarda il soggetto a carico del quale è posto l’obbligo, in quanto vi è un’incongruenza nella definizione del termine “speditore”: la direttiva 2002/59/CE specifica che lo speditore è la “persona che ha stipulato con un vettore un contratto per il trasporto di merci via mare o la persona nel cui nome o per conto della quale è stipulato il contratto”; il decreto in oggetto introduce la definizione di speditore riprendendola dall’IMDG, per cui lo speditore è “ogni persona, organizzazione o Governo che prepara una spedizione per il trasporto”. E’ evidente come una definizione così generica possa includere anche persone che organizzano spedizioni conto-terzi, escludendo l’effettivo speditore (e reale conoscitore) della merce. Un possibile approccio è quello di identificare lo “speditore” con colui che firma il documento di trasporto (multimodale o secondo ADR/RID).

Punto 9 – Allegato al D.M. 303/2014
Il punto 9 introduce importanti novità relativamente al trasporto di merci pericolose in quantità esenti, non contemplate nella precedente normativa. Così come per le merci pericolose trasportate in quantità limitata, infatti, non sarà necessario presentare alcuna istanza, ma dovrà essere comunque compilato il documento di trasporto, integrato da una comunicazione riportante l\'ubicazione a bordo delle merci pericolose, il numero totale delle persone a bordo e l\'orario stimato di partenza (punto 9.1) e dovranno essere comunicate le informazioni di cui al punto 6.14, già precedentemente illustrato, tra cui figurano i numeri di chiamata di emergenza dello speditore.

Punto 10 – Allegato al D.M. 303/2014
Il punto 10 legifera in merito al trasporto di merci pericolose a bordo di navi traghetto che effettuano viaggi nazionali di durata limitata, precedentemente trattate dal Decreto 1105/2005 (abrogato).Questo punto introduce importanti novità, in quanto limita le modalità di trasporto di merci pericolose a bordo di navi traghetto (da carico e da passeggeri) in merito alla durata dei viaggi, variabile a seconda delle modalità di trasporto, e impone ulteriori prescrizioni. In particolare, i viaggi non possono essere superiori alle 2 ore e 30 minuti se le merci sono imballate:

❶ In contenitori e in colli su veicoli stradali, autopropulsi o rimorchiabili;

❷ alla rinfusa in veicoli stradali e carri ferroviari;

❸ in contenitori posti su veicoli stradali o carri ferroviari.

Il limite di tempo scende a 2 ore se le merci sono imballate:

❶ in veicoli cisterna, carri cisterna ferroviari, contenitori cisterna;

❷ in CGEM posti su veicoli stradali o carri ferroviari.

Inoltre, il viaggio può essere effettuato solo in condizioni meteomarine favorevoli e dovrà esser riportata la marcatura “inquinante marino” (o marine pollutant), se applicabile. Lo stivaggio delle merci può seguire le disposizioni previste dall’ADR/RID, mentre per le altre disposizioni deve essere osservato quanto normato dal codice IMDG. Il documento di trasporto multimodale può invece essere sostituito dal documento di trasporto secondo ADR/RID. Nell’ambito dei trasporti a bordo di navi traghetto, per il trasporto di merci in quantità limitata/esente sarà sufficiente presentare una comunicazione scritta all’autorità marittima del porto di imbarco in cui viene specificato che il regime di trasporto, dettagliando la tipologia di merci pericolose (UN Number e Proper shipping Name), l’ubicazione a bordo dei veicoli, il numero totale di persone a bordo e l’orario stimato di partenza. Non vi è invece l’obbligo di presentare istanza di autorizzazione all’imbarco/sbarco o di fornire le già citate informazioni richieste dal punto 6.14.
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