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Trasporto merci pericolose

Ulteriore proroga dei termini di validità dei patentini ADR e degli attestati di formazione dei consulenti ADR

Con la circolare 24231/2021 il Ministero comunica che tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi in scadenza conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza

L’art. 2, comma 1 del decreto-legge n.105/2021 ha modificato l’art. 1 del decreto-legge n.19/2020, prorogando ulteriormente il termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 dicembre 2021. Con la circolare 24231/2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili comunica che, a fronte di tale proroga, tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, quindi fino al 31 marzo 2022.

In particolare, per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (c.d. Patentini ADR) si presentano due diverse situazioni:

  1. per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022;
  2. se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 30 settembre 2021, conservano la loro validità fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M333, esclusivamente nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1° ottobre 2021.

Allo stesso modo, anche per gli attestati di formazione dei consulenti di trasporto merci pericolose (Consulenti ADR) è opportuno distinguere:

  1. per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022. Conseguentemente, i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami, prenotati e sostenuti entro il 31 marzo 2022, con le modalità previste per il rinnovo di tale abilitazione;
  2. se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 30 settembre 2021 conservano la loro validità fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M334, esclusivamente nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1° ottobre 2021.


Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1 e 2)

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