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Trasporto merci pericolose

Verified Gross Mass, anche l’italia aderisce ufficialmente alla nuova convenzione internazionale

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’approvazione delle Linee Guida sulla determinazione della Massa Lorda Verificata del Contenitore (VGM)

Con il Decreto Ministeriale 367/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°93 del 21 Aprile 2018, l’Italia adotta le Linee Guida per la Determinazione della “Massa Lorda Verificata del Contenitore” (Verified Gross Mass packed Containter – VGM), secondo quanto stabilito nella Risoluzione MSC 380(94) del 21/11/2014 ed entrata in vigore il 1 Luglio 2016 in conformità alla MSC.1/Circ.1475.

Il documento, che attribuisce allo shipper (identificato come soggetto che ha l’onere di ottenere e documentare la massa lorda verificata del contenitore) l’obbligo della verifica della VGM, definisce due metodi per la definizione della stessa:

  • Metodo 1: pesata con strumenti regolamentari del contenitore imballato/chiuso da parte dello shipper a caricazione conclusa. In alternativa la massa del contenitore può essere desunta dalla documentazione di pesatura fornita da parti terze, a patto che questi l’abbiano determinata con strumenti regolamentari;
  • Metodo 2: determinazione della VGM come somma dei singoli componenti (nella linea guida definite cioè colli, materiali di rizzaggio e di imballaggio, tara del container. Come per il metodo 1, i pesi dei vari componenti devono essere ricavati con strumenti regolamentari oppure desunti da documentazione di pesatura determinata da terzi sempre tramite strumenti regolamentari. Per la determinazione tara del container la linea guida rimanda al Punto 12 della MSC.1/Circ.1475.

Sono accettati, ai fini di verifica e controllo, tolleranza di +/- 5% della VGM per contenitori con massa inferiore alle 10 tonnellate e +/- 3% per contenitori con massa superiore alle 10 tonnellate.

Nel caso in cui uno shipper decida di applicare il Metodo 2, questo dovrà dotarsi di procedure per lo svolgimento delle attività di pesatura certificate da Enti accreditati. Le procedure dovranno comprendere metodi di pesatura, manutenzione delle attrezzature, calibrazione degli strumenti, gestione di eventuali discrepanze e degli apparecchi difettosi, la conservazione dei dati.

Il dato della VGM dovrà essere contenuto nello shipping document, un documento apposito originato dallo shipper necessario a fornire al comandante della nave la massa lorda verificata del contenitore. Nello shipping document dovranno essere contenuti, oltre alla VGM in kg, anche:

  • Numero del contenitore;
  • Nome dello shipper e suoi recapiti (telefono o mail);
  • Eventuale nome della persona autorizzata e suoi recapiti (telefono o mail)
  • Metodo usato per la pesatura;
  • Matricola della pesa (se si utilizza il metodo 1);
  • Data e luogo;
  • Firma dello shipper o della persona autorizzata;
  • Dichiarazione formale conformemente al punto 2.5 della Linea Guida.

In ultimo, il dato sulla VGM deve essere conservato oltre che dallo shipper, anche dalla nave e dal terminalista fino allo sbarco del singolo container e comunque per un periodo minimo di 3 mesi.

 

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-21&numeroGazzetta=93

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