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Le ricadute della nuova classificazione della formaldeide

A cura del Dott. Enrico Boscaro

Il regolamento 605/2014 è il sesto adeguamento tecnico al progresso (ATP) che modifica il Reg. 1272/2008 (CLP). La novità più importante che questo regolamento introduce è la modifica della classificazione armonizzata della formaldeide che, come esposto in tabella 1, prevede quanto segue : 

1. aggiunta della classe di pericolo di mutagenicità sulle cellule germinali (categoria 2)

2. passaggio da categoria 2 a categoria 1B della classe di pericolo relativa alla cancerogenesi.

Tabella comparativa tra la precedente e l’attuale classificazione
(Tabella 1)
 
Classificazione originale
(come da reg. CE n. 1272/2008
non modificato)

 
Classificazione attuale
 (modificata dal reg. UE
n. 605/2014)


Carc. 2, H351 Carc. 1B, H350
- Muta. 2 , H341
Acute Tox. 3 (*), H301 Acute Tox. 3 (*), H301
Acute Tox. 3 (*), H311 Acute Tox. 3 (*), H311
Acute Tox. 3 (*), H331 Acute Tox. 3 (*), H331
Skin Corr. 1B, H314 Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317 Skin Sens. 1, H317

L’allegato VI del reg. CLP così come modificato dal reg. 605/2014 entrerà in vigore  ufficialmente dal 1° gennaio 2016 (Reg. UE 491/2015).
Essendo la formaldeide una sostanza di base ancora ampiamente utilizzata dall’industria chimica, un cambiamento peggiorativo della sua classificazione (minima) non può che avere delle forti ripercussioni su tutta la filiera produttiva. Ecco alcuni degli obblighi più importanti a cui le aziende andranno in contro:

 → Termine del periodo transitorio per chi fabbrica o importa formaldeide in quantità comprese tra 1-100 tonnellate annue: dal 1° Gennaio 2016 non si potrà infatti più usufruire della pre-registrazione di questa sostanza. Una sostanza cancerogena di categoria 1B (art. 23.1a del reg. REACH) fabbricata/importata in quantità superiori alla tonnellata annua deve essere registrata come previsto dal titolo II del reg. REACH. Si ricorda a tal proposito che l’attività di registrazione è un processo che può richiedere anche mesi di tempo: si raccomanda quindi di valutare al più presto la possibilità di continuare o no l’attività di importazione /fabbricazione per adeguarsi nei tempi e nei modi previsti all’obbligo di registrazione.

→ Aggiornamento dei dossier di registrazione come member registrant già inviati ad ECHA sia da un punto di vista delle informazioni immesse con il software IUCLID sia delle informazioni presentate nel CSR: si ricorda che una modifica del CSR può comportare una modifica anche sostanziale degli usi identificati e/o del contenuto degli scenari espositivi.

Revisione delle schede dati di sicurezza ai sensi del reg. REACH: come definito dall’articolo 31, par.9, il fornitore di formaldeide in quanto sostanza o come miscela, deve tempestivamente revisionare la scheda dati di sicurezza e inviarne una copia a tutti i clienti che hanno acquistato il prodotto almeno una volta negli ultimi dodici mesi.

Sostanza altamente preoccupante: come disposto dall’articolo 57 del reg. REACH la formaldeide, acquisendo la categoria 1B della pericolo di cancerogenesi, hai i requisiti minimi perché uno stato membro e/o la commissione Europea possa allestire un dossier a norma dell’allegato XV per inserirla nella lista delle sostanze candidate all’autorizzazione.

→ Aggiornamento delle notifiche delle classificazioni ed etichettature ai sensi del reg. CLP (artt. 39/ 40): fabbricanti/importatori di formaldeide, in quanto tale o come componente di una miscela, hanno l’obbligo di integrare la notifica già effettuata secondo la nuova classificazione armonizzata disponibile

→ Aggiornamento delle classificazioni ed etichettature: a titolo esemplificativo, ogni prodotto che contiene formaldeide in quantità maggiore o uguale allo 0,1% p/p sarà infatti ulteriormente classificato come cancerogeno di categoria 1B. Un prodotto invece contenente formaldeide in quantità maggiore o uguale all’1% p/p verrà classificato anche come cancerogeno di categoria 1B e mutageno di categoria 2.

Aggiornamento della classificazione dei rifiuti contenenti formaldeide: l’introduzione della nuova classificazione di pericolo obbliga i produttori di rifiuti contenenti tale sostanza a rivalutarne la classificazione come previsto dal d.lgs. 152/2006 (e s.m.i.) e ad adottare tutte le misure di adeguamento del caso.

→ Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/2008: è la ripercussione più rilevante in quanto la classificazione come cancerogeno di categoria 1B comporta per l’azienda la valutazione del rischio chimico ai sensi del Capo II del Titolo IX del D.lgs. 81/08 (Rischio Cancerogeno/Mutageno). Tale valutazione consiste nella valutazione dell’esposizione, con aggiornamento almeno triennale se non altrimenti richiesto in relazione alla periodicità fissata secondo i criteri della norma UNI EN 689:1997. Inoltre, l’art. 243 del Capo II prevede per gli esposti, in seguito all’obbligo di sorveglianza sanitaria come previsto dall’art. 242, l’iscrizione in un registro nel quale è riportata per ciascun lavoratore l’attività svolta, l’agente cancerogeno ed il valore dell’esposizione dell’agente se noto.
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