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Sicurezza prodotto

Fragranze allergizzanti, etichettatura dei prodotti cosmetici e tutela dei consumatori

Regolamento (UE) 2023/1545

È stato recentemente emanato il Regolamento 2023/1545 che modifica dell’Allegato III del Reg. 1223/2009 (Cosmetici) che integra la lista delle sostanze allergizzanti.

L’allegato III si pone l’obiettivo di proteggere l'intera popolazione dallo sviluppo di allergie alle fragranze (prevenzione primaria) e di proteggere le persone sensibilizzate affinché non sviluppino sintomi allergici (prevenzione secondaria), limitando l’utilizzo di numerose fragranze.

Questo perché, come specificato nelle considerazioni iniziali del Regolamento, l'allergia da contatto è una reattività specifica alterata del sistema immunitario umano che dura tutta la vita e quando una persona è già stata sensibilizzata a un allergene, una concentrazione molto inferiore dell'allergene è sufficiente a provocare sintomi allergici.

Viene pertanto introdotto l'obbligo di indicare singolarmente, sull'etichetta delle fragranze allergizzanti modificate ed aggiunte dal Reg. 2023/1545, quando la loro concentrazione supera lo 0,001 % nei prodotti da non sciacquare e lo 0,01 % nei prodotti da sciacquare. Vengono inoltre allineate le denominazioni comuni delle sostanze a quelle dell'ultima versione del glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti, di cui all'articolo 33 del Reg. 1223/2009, raggruppate le sostanze simili in un’unica voce e aggiunti, se del caso, isomeri e rispettivi CAS/EC.

Tra le voci modificate si annoverano tra le più significative:

  • Alcool Benzilico (CAS 100-51-6);
  • Citronellolo (CAS 106-22-6 ed altri)
  • Limonene (CAS 138-86-3 ed altri);
  • Metil Salicilato (CAS 119-36-8).

Per le voci modificate vengono concessi periodi transitori specifici per ciascuna sostanza, che si raccomanda di verificare direttamente sul testo di legge consultabile qui.

Tra le 56 nuove voci aggiunte si annoverano tra le più significative:

  • Benzaldeide (CAS 100-52-7);
  • Canfora (CAS 76-22-2 ed altri);
  • Mentolo (CAS 89-78-1 ed altri);
  • Vanillina (CAS 121-33-5);
  • Alcuni oli ed estratti.

I prodotti cosmetici contenenti tali sostanze che non sono conformi alle restrizioni di cui alle colonne f, g e h dell’Allegato III, possono essere immessi sul mercato dell'Unione fino al 31 luglio 2026 e possono essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione fino al 31 luglio 2028.

È evidente come la lista di nuove sostanze sia corposa, 56 nuove fragranze allergizzanti che hanno causato allergie nell’uomo e che attualmente non sono soggette all'obbligo di essere indicate singolarmente sull'etichetta. Ci aspettiamo dunque che l’elevato numero di nuove sostanze abbia un impatto determinante sul numero di voci che dovranno comparire sull’etichetta dei prodotti cosmetici.

Non solo! Vi ricordiamo che l’allegato VII del Regolamento (CE) 648/2004 in materia di detergenti, ad oggi in revisione, prevede che in etichetta vengano riportate tutte le sostanze allergizzanti di cui all’Allegato III del Regolamento Cosmetici quando presenti in concentrazioni superiori al 0,01% in peso. Ci aspettiamo dunque che le nuove 56 fragranze allergizzanti introdotte dal Reg. 2023/1545 abbiano un forte impatto, non solo per i fornitori di prodotti cosmetici, bensì anche per i fornitori di prodotti detergenti che ricadono nell’ambito di applicazione del Reg. 648/2004.

Raccomandiamo dunque tutte le aziende di consultare le nuove sostanze e verificare l’eventuale impatto sulla conformità delle etichette di prodotti cosmetici e prodotti detergenti già in commercio ed in previsione di essere immessi sul mercato.


Fonte: EUR-Lex

 

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