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REGISTRAZIONE REACH

L'articolo 10 del Regolamento REACH

Con l'avvento del Regolamento REACH, la responsabilità della gestione dei rischi legati alle sostanze ricade sulle aziende, ossia sui fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori di sostanze nell'ambito delle loro attività professionali.

Pertanto, è fatto obbligo a fabbricanti e agli importatori di pordurre dati sulle sostanze che fabbricano o importano e, conseguentemente, di utilizzare tali dati per valutare i rischi che le sostanze comportano. Inoltre, si vuole andare a definire e raccomandare adeguate misure di gestione dei rischi.

Per garantire che questi assolvano effettivamente tali obblighi, è prevista la presentazione di un fascicolo di registrazione all'ECHA (o fascicolo tecnico) contenente tutte le informazioni in conformità all'articolo 10.

Soltanto le sostanze registrate, quando il REACH sarà completamente a regime, potranno quindi circolare sul territorio europeo.

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