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Ambiente

Pellet di plastica: in arrivo nuove disposizioni comunitarie per la loro gestione

Con la proposta di regolamento per la prevenzione delle perdite di pellet di plastica, l’UE muove un altro passo verso la riduzione dell’inquinamento da microplastiche

I “pellet” di plastica, noti anche come nurdles, sono la materia prima industriale utilizzata per tutta la produzione di plastica. Si tratta di pezzi di plastica di piccole dimensioni, per lo più di diametro compreso tra 2 e 5 mm.

Secondo le stime, nel 2019 sono state disperse nell'ambiente tra le 52.000 e le 184.000 tonnellate di pellet di plastica nella sola Unione Europea. Ciò equivale a 2100-7300 camion all'anno. Con questi valori, le perdite di pellet di plastica nell'ambiente sono state identificate come la terza fonte di tutti i rilasci involontari di microplastiche.

Le attuali pratiche di gestione del pellet comportano infatti perdite in tutte le fasi della catena di approvvigionamento (in particolare la produzione, la lavorazione, il trasporto e altre operazioni logistiche e di gestione dei rifiuti), con impatti negativi sull’economia, sul clima, sull'ambiente e potenzialmente sulla salute umana. Ad esempio, i pellet vengono facilmente trasportati dall'aria, dalle acque superficiali e dalle correnti marine, contaminando acque e suolo, compresi i terreni agricoli. È noto anche che vengono ingeriti da una serie di specie marine e costiere, causandone danni fisici o addirittura la morte.

Per evitare questo inquinamento alla fonte, il 16 ottobre scorso la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che stabilisce i requisiti per prevenire le perdite di pellet di plastica nell'ambiente, sulla base dell'iniziativa Operation Clean Sweep® (OCS) e della raccomandazione OSPAR “Recommendation 2021/06 on the reduction of plastic pellet loss into the marine environment”.

In base a quanto contenuto nella proposta, l’intervento normativo riguarderà tutti gli operatori economici coinvolti nella manipolazione di pellet di plastica nell'Unione in quantità superiori a 5 tonnellate all'anno e i vettori dell'UE e dei vettori di paesi terzi che trasportano pellet di plastica nell'Unione.

Focalizzandoci sugli operatori economici ed i vettori UE, tali soggetti dovranno:

  • evitare le perdite ed adottare misure immediate per rimediare alle eventuali perdite;
  • notificare all'autorità competente:
    • ciascun impianto che gestiscono e/o quando effettuano il trasporto di pellet di plastica, a seconda dei casi;
    • qualsiasi modifica significativa dei loro impianti e delle loro attività connesse alla manipolazione dei pellet di plastica;
  • registrare le azioni intraprese per conformarsi alle pertinenti disposizioni del regolamento;
  • mantenere un registro dei quantitativi annualmente stimati delle perdite e del volume totale di pellet di plastica manipolati;
  • provvedere ad una adeguata formazione del personale.

Per quanto concerne le installazioni presso cui sono manipolati pellet di plastica si aggiungono anche i seguenti obblighi:

  • predisporre, attuare e tenere aggiornato un piano di valutazione dei rischi conformemente all'allegato I del regolamento;
  • notificare il piano di valutazione dei rischi alle autorità competenti unitamente ad un'autodichiarazione di conformità secondo l’allegato II;
  • per le medie e grandi imprese che trattano quantitativi superiori a 1.000 tonn annue di pellet:
    • effettuare una valutazione interna annuale dello stato di conformità dell'impianto insieme a misure aggiuntive nell'ambito del piano di valutazione dei rischi di cui sopra;
    • ottenere una specifica certificazione aziendale.

Alcune agevolazioni saranno previste per le aziende in possesso di certificazione EMAS.

Con questa proposta di regolamento, l’UE mira a ridurre le perdite di pellet nell'ambiente, portando ad una conseguente riduzione del 6% della quantità totale di rilasci involontari di microplastiche. Tale intervento si inserisce nell’ambito di un piano decisamente ampio, che con buona probabilità vedrà coinvolte nel futuro anche le altre principali fonti di rilascio involontario, come vernici, pneumatici, tessuti sintetici, eccetera. La proposta integra inoltre le disposizioni contenute nella restrizione REACH sulle microplastiche, che tra i vari adempimenti prevede anche l’obbligo per gli operatori economici di fornire informazioni sull'uso e sullo smaltimento dei pellet e di comunicare le stime dei quantitativi rilasciati su base annua. Per ulteriori dettagli rispetto alla restrizione REACH vi invitiamo a leggere quanto già pubblicato qui.
 

Fonte: Commissione europea

 

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