Formaldeide: dal 1° gennaio 2016 entra in vigore la nuova classificazione armonizzata
VI ATP al CLP Reg. (UE) n. 605/2014.
Dal 1° gennaio 2016 entra ufficialmente in vigore la nuova classificazione armonizzata della formaldeide introdotta dal VI ATP al CLP (reg. (UE) n. 605/2014.
In pratica da tale data, per la formaldeide, si dovrà tenere conto della sua pericolosità anche come sostanza mutagena di cat. 2 e come cancerogena di cat. 1B.
Questo drastico cambio di classificazione inevitabilmente va ad impattare sulla filiera produttiva sotto molteplici punti di vista.
In particolare sarà necessario l’aggiornamento tempestivo di tutta una serie di documenti che devono essere sempre resi disponibili in azienda e se del caso trasmessi lungo la filiera. Fra questi ricordiamo le schede di sicurezza di tutti i prodotti contenenti formaldeide e a seguire di tutte le loro etichette di pericolo, nonché del documento di valutazione dei rischi (DVR) stabilito ai sensi del Dlgs 81/2008.
Oltre all’aggiornamento di tali documenti, per alcuni, potrebbe risultare necessario anche aggiornare il dossier di registrazione (Titolo II del REACH), la notifica della classificazione ed etichettatura (CLP artt. 39 e 40) e la classificazione di tutti quei rifiuti generati in azienda che contengono formaldeide.
A questo proposito sono in programma degli eventi formativi di approfondimento per chiarire l’impatto della nuova classificazione della formaldeide. Il primo:
Webinar gratuito 17 dicembre 2015 in collaborazione con Every Software solutions
Agenti chimici pericolosi: Formaldeide. L’impatto del cambio di classificazione di una sostanza chimica sulla gestione della sicurezza in azienda e della tutela ambientale. Caso di studio
Per maggiori informazioni sul webinar clicca qui
In pratica da tale data, per la formaldeide, si dovrà tenere conto della sua pericolosità anche come sostanza mutagena di cat. 2 e come cancerogena di cat. 1B.
Questo drastico cambio di classificazione inevitabilmente va ad impattare sulla filiera produttiva sotto molteplici punti di vista.
In particolare sarà necessario l’aggiornamento tempestivo di tutta una serie di documenti che devono essere sempre resi disponibili in azienda e se del caso trasmessi lungo la filiera. Fra questi ricordiamo le schede di sicurezza di tutti i prodotti contenenti formaldeide e a seguire di tutte le loro etichette di pericolo, nonché del documento di valutazione dei rischi (DVR) stabilito ai sensi del Dlgs 81/2008.
Oltre all’aggiornamento di tali documenti, per alcuni, potrebbe risultare necessario anche aggiornare il dossier di registrazione (Titolo II del REACH), la notifica della classificazione ed etichettatura (CLP artt. 39 e 40) e la classificazione di tutti quei rifiuti generati in azienda che contengono formaldeide.
A questo proposito sono in programma degli eventi formativi di approfondimento per chiarire l’impatto della nuova classificazione della formaldeide. Il primo:
Webinar gratuito 17 dicembre 2015 in collaborazione con Every Software solutions
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