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Pubblicato il recepimento italiano della Dir. 2014/27/UE: il Decreto legislativo 14 marzo 2016 n. 39

Sulla G.U. del 14 marzo 2016 (Serie Generale n.61) è stato pubblicato il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39 che recepisce la Direttiva 2014/27/UE. La direttiva 2014/27/UE modificava le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE al fine di allinearle al Reg. (CE) n. 1272/2008 (CLP), relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

L’art. 1 contiene tutte le modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (DLgs 81/2008).
Le prime modifiche apportate al Dlgs 81/2008 riguardano la sostituzione in tutto il testo del termine “preparato” con “miscela”.

Altre modifiche, di carattere più specifico, riguardano i seguenti articoli del Dlgs 81/2008:

Art. 222.1 lettera b):
  • nel punto 1 è stato introdotto il riferimento normativo al reg. CLP ed eliminiato quello al Dlgs 52/97
  • il punto 2 è stato eliminato
  • il punto 3 è stato sostituito dal seguente paragrafo “agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b) , numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all’Allegato XXXVIII”
Art. 223:
  • nel punto b del comma 1 è stato introdotto il riferimento al Reg. REACH in materia di schede di sicurezza
  • il comma 4 è sostituito da: “Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.”
Art. 227:
  • nella lettera b) del comma 1 è stato introdotto il riferimento al Reg. REACH in materia di schede di sicurezza
  • il comma 4 è sostituito da: “Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.”
Art. 229:
  • al comma 1 le parole “….come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.” sono sostituite da “….di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.”

Art. 234.1:
  • nelle lettera a) e b) viene aggiornata al CLP la definizione, rispettivamente, di “agente cancerogeno” e di “agente mutageno”
All. XXV – Sez. 3.2:
  • viene soppresso il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti»
  • al segnale di avvertimento «Pericolo generico» viene aggiunta la seguente nota di collegamento: “Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente alla presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose”
All. XXVI:
  • le prescrizioni della sezione 1, relative alla segnaletica (etichette e cartelli) dei contenitori utilizzati sui luoghi di lavoro e delle tubazioni che possono contenere sostanze e/o miscele pericolose sono state allineate ai criteri relativi alle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità al reg. CLP. A tal fine è stato altresì specificato, nel primo trattino del terzo comma, che “l’etichettatura del primo comma può essere sostituita da cartelli di avvertimento di cui all’allegato XXV che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008”
  • il testo della sezione 5 stato sostituito con quello di seguito riportato: “Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all’allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1 del presente allegato, tranne nel caso in cui l’etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo. 

Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato XXV per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. I cartelli o l’etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell’area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di immagazzinaggio.”

Infine si ricorda che il Dlgs 39/2016 ha modificato altri due strumenti normativi. In particolare gli artt. 2 e 3 del Dlgs 2016/39 riportano le modifiche, rispettivamente al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) e alla legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti).

L’entrata in vigore del Dlgs 2016/39 è stata fissata al 29 marzo 2016.
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