Pubblicato il recepimento italiano della Dir. 2014/27/UE: il Decreto legislativo 14 marzo 2016 n. 39
Sulla G.U. del 14 marzo 2016 (Serie Generale n.61) è stato pubblicato il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39 che recepisce la Direttiva 2014/27/UE. La direttiva 2014/27/UE modificava le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE al fine di allinearle al Reg. (CE) n. 1272/2008 (CLP), relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
L’art. 1 contiene tutte le modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (DLgs 81/2008).
Le prime modifiche apportate al Dlgs 81/2008 riguardano la sostituzione in tutto il testo del termine “preparato” con “miscela”.
Altre modifiche, di carattere più specifico, riguardano i seguenti articoli del Dlgs 81/2008:
Art. 222.1 lettera b):
Art. 234.1:
Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato XXV per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. I cartelli o l’etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell’area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di immagazzinaggio.”
Infine si ricorda che il Dlgs 39/2016 ha modificato altri due strumenti normativi. In particolare gli artt. 2 e 3 del Dlgs 2016/39 riportano le modifiche, rispettivamente al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) e alla legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti).
L’entrata in vigore del Dlgs 2016/39 è stata fissata al 29 marzo 2016.
L’art. 1 contiene tutte le modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (DLgs 81/2008).
Le prime modifiche apportate al Dlgs 81/2008 riguardano la sostituzione in tutto il testo del termine “preparato” con “miscela”.
Altre modifiche, di carattere più specifico, riguardano i seguenti articoli del Dlgs 81/2008:
Art. 222.1 lettera b):
- nel punto 1 è stato introdotto il riferimento normativo al reg. CLP ed eliminiato quello al Dlgs 52/97
- il punto 2 è stato eliminato
- il punto 3 è stato sostituito dal seguente paragrafo “agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b) , numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all’Allegato XXXVIII”
- nel punto b del comma 1 è stato introdotto il riferimento al Reg. REACH in materia di schede di sicurezza
- il comma 4 è sostituito da: “Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.”
- nella lettera b) del comma 1 è stato introdotto il riferimento al Reg. REACH in materia di schede di sicurezza
- il comma 4 è sostituito da: “Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.”
- al comma 1 le parole “….come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.” sono sostituite da “….di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.”
Art. 234.1:
- nelle lettera a) e b) viene aggiornata al CLP la definizione, rispettivamente, di “agente cancerogeno” e di “agente mutageno”
- viene soppresso il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti»
- al segnale di avvertimento «Pericolo generico» viene aggiunta la seguente nota di collegamento: “Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente alla presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose”
- le prescrizioni della sezione 1, relative alla segnaletica (etichette e cartelli) dei contenitori utilizzati sui luoghi di lavoro e delle tubazioni che possono contenere sostanze e/o miscele pericolose sono state allineate ai criteri relativi alle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità al reg. CLP. A tal fine è stato altresì specificato, nel primo trattino del terzo comma, che “l’etichettatura del primo comma può essere sostituita da cartelli di avvertimento di cui all’allegato XXV che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008”
- il testo della sezione 5 stato sostituito con quello di seguito riportato: “Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all’allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1 del presente allegato, tranne nel caso in cui l’etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.
Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato XXV per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. I cartelli o l’etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell’area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di immagazzinaggio.”
Infine si ricorda che il Dlgs 39/2016 ha modificato altri due strumenti normativi. In particolare gli artt. 2 e 3 del Dlgs 2016/39 riportano le modifiche, rispettivamente al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) e alla legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti).
L’entrata in vigore del Dlgs 2016/39 è stata fissata al 29 marzo 2016.
Le news più lette
-
PFHxA, i suoi sali e i composti correlati: via libera da parte degli Stati Membri per l’adozione di una nuova voce di restrizione
-
Regolamento Imballaggi (PPWR)
-
Il Consiglio Europeo approva la Corporate Sustainability Due Diligence Directive
-
Modifiche alla “Direttiva RAEE”: pubblicata la Dir. (UE) 2024/884
-
Nuovi valori limite per piombo e diisocianati
-
La Regione Lombardia ha pubblicato un piano di prevenzione per la gestione in sicurezza delle sostanze soggette ad autorizzazione (REACH)
Come possiamo aiutarti?
Formazione
Normachem offre un ampio programma di formazione rivolto alle aziende.
Vedi tutti i corsiContattaci
Scrivici per avere informazioni più approfondite sui nostri servizi, corsi e convegni.
ScriviciIscriviti alla newsletter
Resta aggiornato su tutte le novità Normachem