Pubblicata il 6 febbraio 2015 la modifica del Regolamento (UE) n.10/2011 che disciplina le materie plastiche per contatto con gli alimenti
Materie plastiche a contatto con alimenti Reg. (UE) 2015/174
Il 6 febbraio 2015 è stata pubblicata la modifica al Reg. (UE) n. 10/2011 che disciplina le materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, le principali modifiche apportate all'allegato I sono:
• Modifica della denominazione della sostanza MCA n. 161 in L-(+)-tartarico in quanto solo questa forma naturale non desta preoccupazione per la salute (non è stato valutato il racemo DL-tartarico)
• Introduzione di un limite di migrazione specifica per il fenolo (MCA 241) in seguito alla revisione della dose giornaliera tollerabile (DGT)
• 1,4-butandiolo formale (sostanza MCA n. 344) fissato il limite di migrazione specifica a 0,05 mg/kg anziché "non rilevabile (<0,01mg/kg)" sulla base del contenuto residuo per superficie a contatto con il prodotto alimentare (QMA)
• Alla sostanza MCA n. 364 1,4:3,6-dianidrosorbitolo sono state aggiunte specifiche supplementari
• Per il caolino (sostanza MCA n. 410) inclusa la possibilità di usare la forma nano con dimensioni inferiori a 100 nm e incorporato fino al 12 % nel copolimero di etilene alcol vinilico (EVOH)
• Alla sostanza denominata «carbone attivo» (sostanza MCA n. 713, n. CAS 64365-11-3) viene aggiunto il CAS 7440-44-0 della sostanza “carbone attivato”
• aumento del limite di migrazione per l'additivo 1,3,5-tris(2,2-dimetilpropanamido)benzene (sostanza MCA n. 784) a 5 mg/kg di prodotto alimentare
• Per la sostanza polietilenglicole (EO = 1-50) eteri degli alcoli lineari e primari ramificati (C8-C22) (sostanza MCA n. 799) viene introdotta la specifica “in conformità ai requisiti di purezza stabiliti nel regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, che fissa un tenore massimo di ossido di etilene per gli additivi alimentari”
• soppresso il numero CAS per la sostanza MCA n. 880 nella tabella 1 dell'allegato I
• introdotta la possibilità di utilizzo in applicazioni monouso con specifiche restrizioni per la sostanza 2,2,4,4-tetrametilciclobutan-1,3- diolo (sostanza MCA n. 881)
• autorizzato con specifiche supplementari l’impiego di tre nuove sostanze in nanoforma, il copolimero (butadiene, etil acrilato, metil metacrilato, stirene) reticolato con divinilbenzene (sostanza MCA n. 859), il copolimero (butadiene, etil acrilato, metil metacrilato, stirene) non reticolato (sostanza MCA n. 998) e il copolimero (butadiene, etil acrilato, metil metacrilato, stirene) reticolato con 1,3-butandiolo dimetacrilato (sostanza MCA n. 1043)
• autorizzata la nuova sostanza ausiliaria della polimerizzazione 2H-perfluoro-[(5,8,11,14-tetrametil)-tetraetilenglicol etil propil etere] (sostanza MCA n. 903) per la produzione di fluoropolimeri.
• Autorizzato nuovo additivo, il copolimero di etilene vinil acetato cera (sostanza MCA n. 969) con specifiche supplementari
• Autorizzato nuovo additivo poliglicerolo (sostanza MCA n. 1017) usato come plastificante di poliesteri
• Soppressa la voce relativa alla sostanza MCA n. 725 perchè compresa nella voce relativa alla sostanza MCA n. 799
Si ricorda che i materiali e gli oggetti di materia plastica che sono stati immessi sul mercato legalmente in accordo al regolamento (UE) n. 10/2011 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che non sono conformi al presente regolamento possono essere commercializzati fino al 26 febbraio 2016.
• Modifica della denominazione della sostanza MCA n. 161 in L-(+)-tartarico in quanto solo questa forma naturale non desta preoccupazione per la salute (non è stato valutato il racemo DL-tartarico)
• Introduzione di un limite di migrazione specifica per il fenolo (MCA 241) in seguito alla revisione della dose giornaliera tollerabile (DGT)
• 1,4-butandiolo formale (sostanza MCA n. 344) fissato il limite di migrazione specifica a 0,05 mg/kg anziché "non rilevabile (<0,01mg/kg)" sulla base del contenuto residuo per superficie a contatto con il prodotto alimentare (QMA)
• Alla sostanza MCA n. 364 1,4:3,6-dianidrosorbitolo sono state aggiunte specifiche supplementari
• Per il caolino (sostanza MCA n. 410) inclusa la possibilità di usare la forma nano con dimensioni inferiori a 100 nm e incorporato fino al 12 % nel copolimero di etilene alcol vinilico (EVOH)
• Alla sostanza denominata «carbone attivo» (sostanza MCA n. 713, n. CAS 64365-11-3) viene aggiunto il CAS 7440-44-0 della sostanza “carbone attivato”
• aumento del limite di migrazione per l'additivo 1,3,5-tris(2,2-dimetilpropanamido)benzene (sostanza MCA n. 784) a 5 mg/kg di prodotto alimentare
• Per la sostanza polietilenglicole (EO = 1-50) eteri degli alcoli lineari e primari ramificati (C8-C22) (sostanza MCA n. 799) viene introdotta la specifica “in conformità ai requisiti di purezza stabiliti nel regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, che fissa un tenore massimo di ossido di etilene per gli additivi alimentari”
• soppresso il numero CAS per la sostanza MCA n. 880 nella tabella 1 dell'allegato I
• introdotta la possibilità di utilizzo in applicazioni monouso con specifiche restrizioni per la sostanza 2,2,4,4-tetrametilciclobutan-1,3- diolo (sostanza MCA n. 881)
• autorizzato con specifiche supplementari l’impiego di tre nuove sostanze in nanoforma, il copolimero (butadiene, etil acrilato, metil metacrilato, stirene) reticolato con divinilbenzene (sostanza MCA n. 859), il copolimero (butadiene, etil acrilato, metil metacrilato, stirene) non reticolato (sostanza MCA n. 998) e il copolimero (butadiene, etil acrilato, metil metacrilato, stirene) reticolato con 1,3-butandiolo dimetacrilato (sostanza MCA n. 1043)
• autorizzata la nuova sostanza ausiliaria della polimerizzazione 2H-perfluoro-[(5,8,11,14-tetrametil)-tetraetilenglicol etil propil etere] (sostanza MCA n. 903) per la produzione di fluoropolimeri.
• Autorizzato nuovo additivo, il copolimero di etilene vinil acetato cera (sostanza MCA n. 969) con specifiche supplementari
• Autorizzato nuovo additivo poliglicerolo (sostanza MCA n. 1017) usato come plastificante di poliesteri
• Soppressa la voce relativa alla sostanza MCA n. 725 perchè compresa nella voce relativa alla sostanza MCA n. 799
Si ricorda che i materiali e gli oggetti di materia plastica che sono stati immessi sul mercato legalmente in accordo al regolamento (UE) n. 10/2011 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che non sono conformi al presente regolamento possono essere commercializzati fino al 26 febbraio 2016.
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