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Aggiornate le restrizioni relative al piombo e suoi composti

Reg. (UE) n. 628/2015 del 22 aprile 2015 -

Sulla G.U.C.E. del 23 aprile 2015 (Serie L 104/2) è stato pubblicato il Reg. (UE) n. 628/2015 recante modifica dell’All. XVII al REACH per quanto riguarda il Piombo e i suoi composti.
La necessità di rivedere la voce relativa al Piombo (voce 63) è scaturita dalla presentazione da parte della Svezia (dicembre 2012) di un fascicolo secondo All. XV per dimostrare che i bambini, in particolare quelli di età inferiore ai 36 mesi, vista la loro naturale tendenza a mettere in bocca gli oggetti, possono essere ripetutamente esposti al piombo ceduto dagli articoli di consumo contenenti piombo o suoi composti. Questi vengono aggiunti come pigmento o come stabilizzanti nei polimeri (in particolare nel PVC) o come additivi nelle leghe metalliche (in particolare ottone).
Per entrare più nello specifico, la voce 63 è stata quindi implementata con l’aggiunta di nuovi paragrafi (da 7 a 10).
Il paragrafo 7 stabilisce subito che il piombo e i suoi composti non devono essere immessi sul mercato o usati negli articoli forniti al pubblico se in tali articoli, o in loro parti accessibili, la concentrazione di piombo (espressa in metallo) è uguale o superiore allo 0,05% in peso e, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tali articoli o loro parti accessibili possano essere messi in bocca dai bambini.
Il limite dello 0,05% tuttavia non si applicherà qualora si sia in grado di dimostrare che:

• il tasso di cessione del piombo da uno degli articoli di cui sopra o da una parte accessibile di un articolo (rivestito o no) non supera il valore di 0,05 μg/cm2 all'ora (equivalente a 0,05 μg/g/h)
e,
• il rivestimento, in caso di articoli rivestiti, è sufficiente a garantire che suddetto tasso di cessione non è superato per un periodo di almeno due anni in condizioni d'uso dell'articolo normali o ragionevolmente prevedibili.

Sempre nel par. 7 viene specificato che un articolo o una parte accessibile di un articolo se hanno una dimensione inferiore ai 5 cm o se presentano una parte staccabile o sporgente di tale dimensione hanno buone possibilità di essere messi in bocca dai bambini.

Anche in questo caso sono state previste delle deroghe. Il paragrafo 8 stabilisce che le disposizioni del par. 7 non si applicano:

a. agli articoli di gioielleria quali definiti nel par. 1 della voice 63;

b. al vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE;

c. alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite [codice NC 7103 istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87], eccetto quelle trattate con piombo o suoi composti o con miscele contenenti tali sostanze;

d. agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, dalla vetrificazione o dalla sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 °C;

e. alle chiavi e alle serrature, compresi i lucchetti;

f. agli strumenti musicali;

g. agli articoli e alle parti di articoli contenenti leghe di ottone, se la concentrazione di piombo (espressa in metallo)
nella lega di ottone non supera lo 0,5 % in peso;

h. alle punte per strumenti di scrittura;

i. articoli religiosi;

j. alle pile portatili zinco-carbone e alle pile a bottone;

k. agli articoli rientranti nel campo di applicazione:
  • della direttiva 94/62/CE (imballaggi e rifiuti di imballaggi);
  • del regolamento (CE) n. 1935/2004 (materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari);
  • della direttiva 2009/48/CE (giocattoli);
  • della direttiva 2011/65/UE (apparecchiature elettriche ed elettroniche ).
Per tutti gli articoli che sono stati immessi sul mercato per la prima volta anteriormente al 1° giugno 2016 non si applicheranno le disposizioni del paragrafo 7.
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