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Echa - Aggiornata la Candidate List delle SVHC

Inserite sei nuove sostanze e aggiornata una voce esistente (DEHP)

Il fluoruro di cadmio e il solfato di cadmio sono state aggiunte alla Candidate List per le loro proprietà CMR (cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione) e sono anche state identificate come sostanze di “livello di preoccupazione equivalente sulla base di probabili effetti gravi sulla salute umana” (in particolare per gli effetti a carico del fegato e del sistema osseo).
Due derivati benzotriazolici (UV-320 e UV-328) sono stati identificati come PBT (Persistenti, bioaccumulabili e Tossici) e vPvB (molto Persistenti e molto Bioaccumulabili) e due ulteriori sostanze, DOTE e reazione di massa di DOTE:MOTE, sono state invece identificate come Tossiche per la riproduzione.
Il Comitato Stati Membri ha inoltre raggiunto un accordo unanime sul fatto che il DEHP (bis(2-etilesil)ftalato) soddisfa i criteri per l’identificazione come SVHC previsti dall’art. 57(f) del reg. REACH per le sue proprietà di interferente endocrino che causerebbero effetti gravi per l’ambiente. Dal momento che il DEHP è già incluso nella Candidate List per le sue proprietà reprotossiche, questa voce verrà aggiornata per giustificare l’ulteriore ragione per l’inclusione.
Ne deriva quindi che essendo il DEHP già presente nella lista delle autorizzazioni (All. XIV al REACH), le imprese, che inizialmente erano esenti dagli obblighi di autorizzazione, possono, nel futuro, essere soggette ad autorizzazione. Tuttavia, prima che ciò accada, la Commissione europea potrebbe avere la necessità di modificare la voce corrispondente al DEHP presente nella lista delle autorizzazioni.
Si richiama l’attenzione sul fatto che gli obblighi legali per le imprese derivanti dall’inclusione di una sostanza nella Candidate List si applicano alle sostanze elencate in quanto tali, o se contenute in miscele o in articoli. In particolare, i fabbricanti e/o gli importatori di articoli contenenti una o più delle 6 nuove sostanze inserite nella Candidate list hanno 6 mesi di tempo da oggi (17.12.2014) per trasmettere all’ECHA la notifica prevista dall’art. 7.2 del REACH. Tale obbligo di notifica si applica solo se entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte:

1) La SVHC è presente negli articoli in quantità superiori ad 1 tonn/anno
2) La SVHC è presente negli articoli in una concentrazione superiore allo 0,1% p/p.

Come previsto dal Reg. REACH, sarà seguita una procedura specifica per decidere se tali sostanze dovranno successivamente essere incluse nella lista delle sostanze soggette ad autorizzazione (All. XIV al REACH).

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