La restrizione sui Nonilfenoli Etossilati sta per essere revisionata
La nuova revisione verrà estesa agli articoli tessili contenenti NPEs
Il 16 aprile 2015, la Commissione europea ha notificato al WTO (World Trade Organization) la sua intenzione di rivedere l’attuale voce 46 dell’All. XVII al REACH sulla restrizione all’immissione in commercio di articoli tessili contenenti Nonilfenoli etossilati (NPEs).
Allo stato attuale è ristretto l’uso degli NPEs come sostanze o se contenuti in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso nelle attività di pulizia domestica e/o industriale, nelle attività riguardanti la lavorazione dei metalli ed in una vasta gamma di applicazioni legate all’uso da parte dei consumatori.
La revisione della voce 46 introdurrà il divieto all’immissione in commercio di articoli tessili che si può ragionevolmente prevedere vengano lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di vita se il contenuto di NPE è uguale o superiore allo 0,01% in peso (ad esempio 100 mg/kg). La modifica definisce articoli tessili come qualsiasi prodotto grezzo, semilavorato o finito formato da almeno l’80% in peso di fibre tessili o qualsiasi altro prodotto contenente una parte che è composta da almeno l’80% in peso di fibre tessili. Da tale revisione saranno esentati gli articoli tessili di seconda mano e articoli tessili nuovi che sono prodotti esclusivamente con tessili riciclati.
Questa modifica sulla voce 46 verrà adottata molto probabilmente alla fine del 2015.
Per ulteriori approfondimenti:
Allo stato attuale è ristretto l’uso degli NPEs come sostanze o se contenuti in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso nelle attività di pulizia domestica e/o industriale, nelle attività riguardanti la lavorazione dei metalli ed in una vasta gamma di applicazioni legate all’uso da parte dei consumatori.
La revisione della voce 46 introdurrà il divieto all’immissione in commercio di articoli tessili che si può ragionevolmente prevedere vengano lavati in acqua nel corso del loro normale ciclo di vita se il contenuto di NPE è uguale o superiore allo 0,01% in peso (ad esempio 100 mg/kg). La modifica definisce articoli tessili come qualsiasi prodotto grezzo, semilavorato o finito formato da almeno l’80% in peso di fibre tessili o qualsiasi altro prodotto contenente una parte che è composta da almeno l’80% in peso di fibre tessili. Da tale revisione saranno esentati gli articoli tessili di seconda mano e articoli tessili nuovi che sono prodotti esclusivamente con tessili riciclati.
Questa modifica sulla voce 46 verrà adottata molto probabilmente alla fine del 2015.
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