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PFOA aggiunto alla lista delle sostanze soggette a restrizione REACH

Nuovo aggiornamento dell’All. XVII al REACH: infatti con la pubblicazione del Reg. (UE) 2017/1000 del 13 giugno 2017 (Serie L 150) è stata inserita la voce 68 relativa all’acido perfluoroottanoico (“PFOA”), ai suoi sali e alle sostanze ad esso correlate.

L’uso dell'acido perfluoroottanoico, dei suoi sali e delle sostanze ad esso correlate è piuttosto ampio. Fra i principali ricordiamo produzione di fluoropolimeri e di fluoroelastomeri, di tessuti e di carta ai fini della repellenza all'acqua, al grasso, all'olio e/o allo sporco; agenti tensioattivi nelle schiume antincendio, eccetera.

Tuttavia, seppur l’uso sia così vasto, queste sostanze rappresentano un grave pericolo sia per la salute umana che per l’ambiente. Ricordiamo che nel giugno 2013 il Comitato degli Stati membri (CSM) ha identificato il PFOA come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica («PBT») determinando di conseguenza il suo inserimento nella Candidate list delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC).

Successivamente, la Germania e la Norvegia hanno presentato una proposta di limitare la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso del PFOA, dei suoi sali e delle sostanze correlate al PFOA, al fine di affrontare i rischi per la salute umana e l'ambiente.

Su tale proposta si sono espressi i due comitati ECHA (RAC e SEAC) che alla fine dei propri lavori hanno formulato i relativi pareri e sulla base di questi, la Commissione europea ha concluso che la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato del PFOA, dei suoi sali e delle sostanze correlate al PFOA, in quanto tali, come componenti di altre sostanze, miscele o articoli, comportino rischi inaccettabili per la salute umana e l'ambiente e per questo è necessaria un’azione a livello di Unione.

I par. 1 e 2 della voce 68 stabiliscono che a partire dal 4 luglio 2020:

• è vietata la produzione o l’immissione sul mercato del PFOA come sostanza in quanto tale;
• non deve essere usato per la produzione di o l'immissione sul mercato in:
a) un'altra sostanza, come costituente;
b) una miscela;
c) un articolo;
in una concentrazione pari o superiore a 25 ppb del PFOA, compresi i suoi sali, o a 1 000 ppb di una sostanza correlata al PFOA o di una combinazione di sostanze correlate al PFOA.

Mentre il par. 2 prevede deroghe scalate nel tempo a seconda del settore produttivo. Le disposizioni previste dai par. 1 e 2 si applicheranno a partire dal:

4 luglio 2022 alle apparecchiature utilizzate per la fabbricazione di semiconduttori e agli inchiostri da stampa in lattice.
4 luglio 2023 ai tessuti per la protezione dei lavoratori dai rischi per la loro salute e sicurezza; alle membrane destinate all'uso in tessuti medicali, filtraggio nel trattamento delle acque, processi di produzione e trattamento degli effluenti; ai nanorivestimenti al plasma;
4 luglio 2032 ai dispositivi medici diversi dai dispositivi medici impiantabili che rientrano nel campo di applicazione della Dir. 93/42/CEE.

Anche in materia di esenzioni sono state fatte precise distinzioni fra sostanze, prodotti e processi di lavorazione che sono totalmente esclusi e quelli che ne sono parzialmente.

Esenzioni totali - Le restrizioni stabilite dalla voce 68 non si applicano:
• all’acido perfluorottansolfonico (PFOS) e suoi derivati perché già disciplinati dal reg. (CE) n. 850/2004 sugli inquinanti organici persistenti (POPs);
• alla fabbricazione di una sostanza, se questa è un inevitabile sottoprodotto della produzione di composti chimici fluorurati con una catena costituita da un numero di atomi di carbonio pari o inferiore a 6;
• a una sostanza da usare o che è usata come sostanza intermedia isolata trasportata, purché siano soddisfatte le condizioni rigorosamente controllate stabilite dal REACH;
• a una sostanza, a un costituente di un'altra sostanza o miscela da usare o che è usata:
- nella produzione di dispositivi medici impiantabili che rientrano nel campo di applicazione della Dir. 93/42/CEE;
- nei rivestimenti fotografici applicati a pellicole, carta o lastre di stampa;
- nei processi fotolitografici per i semiconduttori;
- nei processi di incisione per i semiconduttori composti.
• alle miscele concentrate di schiume antincendio immesse sul mercato prima del 4 luglio 2020 da usare o che sono usate nella produzione di altre miscele di schiume antincendio.

Esenzioni parziali - Dalle disposizioni previste dal:
• par. 2 lettera b) sono escluse le miscele di schiume antincendio che sono state:
a) immesse sul mercato prima del 4 luglio 2020; o
b) prodotte in conformità al punto 4.e di tale a condizione che, se sono usate a fini di formazione, le emissioni nell'ambiente siano ridotte al minimo e gli effluenti raccolti siano smaltiti in modo sicuro.
• par. 2 lettera c) sono esclusi i seguenti prodotti:
- articoli immessi sul mercato prima del 4 luglio 2020;
- dispositivi medici impiantabili fabbricati in conformità al punto 4.d.i di tale voce;
- articoli rivestiti con i rivestimenti fotografici di cui al punto 4.d.ii di tale voce;
- semiconduttori o semiconduttori composti di cui al punto 4.d.iii di tale voce.
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