Pubblicato il Reg.(UE) n. 830/2015: nuove disposizioni per le schede di sicurezza
Sulla G.U.C.E. del 29 maggio 2015 (Serie L 132/8) è stato pubblicato il Reg.(UE) 2015/830 della Commissione del 28 maggio 2015 recante modifica al Reg. REACH per quanto riguarda le Schede dati di sicurezza (Allegato II).
La necessità di questo nuovo aggiornamento dell’All. II al REACH è derivata dal fatto che il 1° giugno 2015 sono entrate in vigore contemporaneamente due modifiche di tale allegato che potrebbero entrare in contrasto tra loro. Una è quella introdotta dall’art. 59.5 del CLP e l’altra invece dal Reg. (UE) n. 453/2010.
Al fine di evitare confusione su quale Allegato II applicare si è provveduto a predisporre un nuovo allegato II. Pertanto, in conformità all’art. 1 del Reg. (UE) 2015/830, a partire dal 1° giugno 2015 si dovrà applicare l’allegato II a tale regolamento.
Inoltre è importante richiamare l’attenzione sul fatto che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 2 del Reg.(UE) 2015/830, tutte le schede dati di sicurezza fornite ai destinatari prima del 1° giugno 2015 possono ancora essere utilizzate fino al 31.05.2017. Tuttavia se si individuano modifiche sostanziali (REACH art. 31.9) che vanno ad incidere sulla gestione dei rischi allora sarà necessario e obbligatorio aggiornare le SDS fornite anteriormente al 1° giugno 2015. In tal caso la deroga sopra indicata non si potrà applicare.
La necessità di questo nuovo aggiornamento dell’All. II al REACH è derivata dal fatto che il 1° giugno 2015 sono entrate in vigore contemporaneamente due modifiche di tale allegato che potrebbero entrare in contrasto tra loro. Una è quella introdotta dall’art. 59.5 del CLP e l’altra invece dal Reg. (UE) n. 453/2010.
Al fine di evitare confusione su quale Allegato II applicare si è provveduto a predisporre un nuovo allegato II. Pertanto, in conformità all’art. 1 del Reg. (UE) 2015/830, a partire dal 1° giugno 2015 si dovrà applicare l’allegato II a tale regolamento.
Inoltre è importante richiamare l’attenzione sul fatto che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 2 del Reg.(UE) 2015/830, tutte le schede dati di sicurezza fornite ai destinatari prima del 1° giugno 2015 possono ancora essere utilizzate fino al 31.05.2017. Tuttavia se si individuano modifiche sostanziali (REACH art. 31.9) che vanno ad incidere sulla gestione dei rischi allora sarà necessario e obbligatorio aggiornare le SDS fornite anteriormente al 1° giugno 2015. In tal caso la deroga sopra indicata non si potrà applicare.
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