Restrizioni REACH (All. XVII): modificata la voce relativa alle fibre d’amianto (crisotilo) e introdotta quella sui sali di ammonio inorganici
Sulla G.U.U.E. del 23 giugno 2016 (Serie L 165) è stato pubblicato il Reg. (UE) 2016/1005 che modifica l’All. XVII al REACH per quanto riguarda le fibre d'amianto (crisotilo) – Voce 6
Nel paragrafo 1 della voce 6, viene specificato che:
“se l'uso di diaframmi contenenti crisotilo in impianti di elettrolisi in funzione il [13 luglio 2016] è stato oggetto di una deroga da parte uno Stato membro in conformità al presente punto, nella sua versione in vigore fino a tale data, il primo comma non si applica fino al 1° luglio 2025 all'uso in tali impianti di diaframmi o di crisotilo utilizzato esclusivamente per la manutenzione di detti diaframmi, purché tale uso avvenga nel rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite in conformità alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.”
Inoltre viene anche stabilito che entro il 31 gennaio di ogni anno di calendario, gli utilizzatori a valle che beneficiano di tale deroga trasmettano allo Stato membro in cui è situato il pertinente impianto di elettrolisi una relazione indicante il quantitativo di crisotilo utilizzato nei diaframmi a norma della deroga. A sua volta lo Stato membro trasmetterà una copia di tale relazione alla Commissione europea.
Mentre sulla G.U.U.E. del 24 giugno 2016 (Serie L 166) è stato pubblicato il Reg. (UE) 2016/1017 che modifica l’All. XVII al REACH mediante l’inserimento di una nuova voce: la voce 65 relativa ai sali di ammonio inorganici.
Il paragrafo 1 della voce 65 definisce il campo di applicazione di questa nuova restrizione per il quale dopo il 14 luglio 2018 non è più possibile immettere sul mercato o utilizzare i sali di ammonio inorganici in miscele isolanti in cellulosa o in articoli isolanti in cellulosa, a meno che l'emissione di ammoniaca da tali articoli o miscele non produca una concentrazione inferiore a 3 ppm in volume (2,12 mg/m3) nelle condizioni di prova descritte dal par. 4 di tale voce.
Questo paragrafo stabilisce anche degli obblighi di comunicazione sia per i fornitori che per gli utilizzatori a valle di miscele isolanti in cellulosa contenenti sali di ammonio inorganici. In particolare:
- i fornitori dovranno informare il destinatario o il consumatore del tasso di carico massimo ammissibile della miscela isolante in cellulosa, espresso in spessore e densità
- gli utilizzatori a valle dovranno a loro volta garantire che non viene superato il tasso di carico massimo ammissibile comunicato dal fornitore
Le disposizioni di questa nuova restrizione non si applicano a quelle miscele isolanti in cellulosa che vengono immesse sul mercato o utilizzate unicamente nella produzione di articoli isolanti in cellulosa.
Nel paragrafo 1 della voce 6, viene specificato che:
“se l'uso di diaframmi contenenti crisotilo in impianti di elettrolisi in funzione il [13 luglio 2016] è stato oggetto di una deroga da parte uno Stato membro in conformità al presente punto, nella sua versione in vigore fino a tale data, il primo comma non si applica fino al 1° luglio 2025 all'uso in tali impianti di diaframmi o di crisotilo utilizzato esclusivamente per la manutenzione di detti diaframmi, purché tale uso avvenga nel rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite in conformità alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.”
Inoltre viene anche stabilito che entro il 31 gennaio di ogni anno di calendario, gli utilizzatori a valle che beneficiano di tale deroga trasmettano allo Stato membro in cui è situato il pertinente impianto di elettrolisi una relazione indicante il quantitativo di crisotilo utilizzato nei diaframmi a norma della deroga. A sua volta lo Stato membro trasmetterà una copia di tale relazione alla Commissione europea.
Mentre sulla G.U.U.E. del 24 giugno 2016 (Serie L 166) è stato pubblicato il Reg. (UE) 2016/1017 che modifica l’All. XVII al REACH mediante l’inserimento di una nuova voce: la voce 65 relativa ai sali di ammonio inorganici.
Il paragrafo 1 della voce 65 definisce il campo di applicazione di questa nuova restrizione per il quale dopo il 14 luglio 2018 non è più possibile immettere sul mercato o utilizzare i sali di ammonio inorganici in miscele isolanti in cellulosa o in articoli isolanti in cellulosa, a meno che l'emissione di ammoniaca da tali articoli o miscele non produca una concentrazione inferiore a 3 ppm in volume (2,12 mg/m3) nelle condizioni di prova descritte dal par. 4 di tale voce.
Questo paragrafo stabilisce anche degli obblighi di comunicazione sia per i fornitori che per gli utilizzatori a valle di miscele isolanti in cellulosa contenenti sali di ammonio inorganici. In particolare:
- i fornitori dovranno informare il destinatario o il consumatore del tasso di carico massimo ammissibile della miscela isolante in cellulosa, espresso in spessore e densità
- gli utilizzatori a valle dovranno a loro volta garantire che non viene superato il tasso di carico massimo ammissibile comunicato dal fornitore
Le disposizioni di questa nuova restrizione non si applicano a quelle miscele isolanti in cellulosa che vengono immesse sul mercato o utilizzate unicamente nella produzione di articoli isolanti in cellulosa.
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