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TELEFONI CELLULARI: sicuri .. oppure no?

La recente sentenza del tribunale di Ivrea, Sez. Lav., n.° 96 del 30 marzo del 2017, che ha riconosciuto per la prima volta un nesso causale tra la possibilità di un’insorgenza tra malattia professionale ed esposizione ad onde elettromagnetiche derivate dall’utilizzo di telefoni cellulari, ha riportato a galla la tematica relativa all’esposizione a campi elettromagneti in ambiente di lavoro.

Fino all’agosto 2016 l’Italia, in relazione alla tematica dell’esposizione a campi elettromagnetici in ambito lavorativo, era in una situazione di “stallo” normativo, infatti era vigente all’interno del D.Lgs.81/08 l‘allegato XXXVI che recepiva dei valori limite di esposizione della direttiva 2004/40/CE abrogata e sostituita con la nuova direttiva 2013/35/UE. Nell’agosto del 2016 la nuova direttiva 2013/35/UE è stata recepita in Italia con il D.Lgs.159/2016 che ha rivisto alcuni valori limite di esposizione e modificato il titolo VIII capo IV del D.Lgs.81/08.

La nuova situazione legislativa ha tenuto tuttavia aperta una tematica abbastanza importate che, ora, la sentenza del tribunale di Ivrea ha evidenziato, ovvero la tipologia ed entità di danni alla salute che può provocare l’esposizione prolungata (cronica) a campi elettromagnetici.

Attualmente, infatti, il nuovo decreto individua valori limite di esposizione prevalentemente per esposizioni acute, cioè esposizioni che possono causare effetti acuti reversibili, individuandone valori limite di azione e di esposizione, mentre per quanto riguarda le esposizioni croniche non sono stati individuati valori soglia.

Per quanto concerne l’esposizione a campi elettromagnetici in particolare esiste la norma CEI 50499 che disciplina una "Procedura per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici". Tra i vari aspetti, la norma elenca le sorgenti che vengono definite come “giustificabili” ovvero quelle sorgenti di campi elettromagnetici che per intensità di campo si ritiene, a priori, non possano causare danni alla salute dell’uomo. Per queste sorgenti, infatti, si ritiene non necessario procedere alla rilevazione strumentale delle intensità di campo. È interessante notare come tra le varie sorgenti definite giustificabili a priori si ritrovano proprio (nella Tabella 1. Punto T.1.7) “Telefoni mobili e telefoni senza filo”.
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