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Pubblicati nuovi valori limite di esposizione (OEL) in Europa

Viene definito il quarto elenco di valori limite indicativi dell'esposizione professionale dell'Unione con la Direttiva (UE) 2017/164 del 31/01/2017

La Direttiva (UE) 2017/164 aggiunge finalmente novità nel panorama dei valori limite di esposizione professionale (OEL) in Europa. Tali limiti indirizzano i datori di lavoro a determinare e valutare i rischi e a mettere in atto misure di prevenzione e di protezione in applicazione del D.Lgs. 81/2008.
Il quarto elenco dei limiti è costituito da 31 voci: 6 di questi agenti chimici erano già presenti in direttive europee e hanno subito variazione (monossido di azoto, diidrossido di calcio, idruro di litio e acido acetico, 1,4-diclorobenzene e bisfenolo A) mentre i 25 rimanenti sono nuovi inserimenti.

Per quanto riguarda i valori limite oggetto di variazione, precedentemente contenuti nelle direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE :

i) monossido di azoto: riduzione limite lungo termine da 30 a 2,5 mg/m3

ii) diidrossido di calcio: riduzione limite lungo termine da 5 a 1 mg/m3 e aggiunto limite breve termine pari a 4 mg/m3

iii) idruro di litio: cambiamento del limite da lungo temine a breve termine con un valore pari a 0,02 mg/m3

iv) acido acetico: aggiunto limite breve termine pari a 50 mg/m3

v) 1,4-diclorobenzene: riduzione limite lungo temine da 122 a 12 mg/m3 e breve termine da 306 a 60 mg/m3

vi) bisfenolo A: riduzione limite lungo termine da 10 a 2 mg/m3

Tra i “nuovi arrivati” si deve annotare:

i) la presenza per l’acido acrilico di un limite a breve termine di 1 minuto, con quindi la necessità in vista dei possibili campionamenti ambientali, di approfondire i metodi di monitoraggio in continuo;

ii) la presenza della nota pelle per il trinitrato di glicerolo, il tetracloruro di carbonio, il cianuro di idrogeno, il cloruro di metilene, il nitroetano, l'1,4-diclorobenzene, il formiato di metile, il tetracloroetilene, il cianuro di sodio e il cianuro di potassio, con quindi il possibile assorbimento significativo attraverso la pelle e la necessità di approfondire il monitoraggio dell’esposizione cutanea e la scelta dei corretti DPI;

iii) in riferimento al monossido di azoto e il biossido di azoto nelle attività sotterranee in miniera e in galleria, e al monossido di carbonio nelle attività sotterranee in miniera, si è deciso di identificare un periodo transitorio per l’applicazione che termini al più tardi il 21 agosto 2023 a causa delle difficoltà legate alla disponibilità di metodologie di misurazione. In tali casi durante il periodo transitorio per il monossido di azoto si utilizzerà il valore in direttiva 91/322/CEE e per il biossido di azoto e il monossido di carbonio i valori limite nazionali in vigore al 1° febbraio 2017;

iv) si denota la presenza di limiti per i cianuri di idrogeno, sodio e potassio importanti in relazione all’applicazione del R.D. n. 147/27 relativo ai gas tossici.

Dal punto di vista strettamente normativo, la Direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU. Da quella data in poi i relativi limiti dovranno essere recepiti dall’Italia che dovrà applicarli con valori uguali o minori. A livello pratico vanno comunque tenuti in considerazione al fine di effettuare la valutazione dell’esposizione in Azienda in applicazione del D.Lgs. 81/2008 e in considerazione della norma UNI 689.
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