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Ambiente

Le ultime settimane del 2023 hanno visto la revisione del Climate Delegated Act nel contesto della EU Green Taxonomy

La Commissione Europea ha pubblicato una modifica al primo atto delegato (Climate Delegated Act): il Regolamento delegato (UE) 2023/2485

Come accade dopo ogni periodo di ferie, al rientro in ufficio in questi primi giorni del nuovo anno la maggior parte di noi sta riprendendo le attività lavorative, cercando con fatica di riprendere le fila delle varie attività che erano sulla nostra scrivania prima delle festività natalizie. Tra di esse, siamo sicuri di trovarne almeno qualcuna che sia legata al mondo “sostenibilità”.

Vi aiutiamo allora a tornare concentrati su questo tema caldo, ripartendo da un tassello fondamentale della sostenibilità che l’Europa sta laboriosamente costruendo: la tassonomia.

Nella nostra news di dicembre Il nuovo "Environmental Delegated Act" completa il quadro della Tassonomia ambientale vi abbiamo informati circa la pubblicazione del nuovo Environmental Delegated Act, che ha definito in modo compiuto il quadro dei criteri di vaglio tecnico per la tassonomia ambientale. Completiamo ora questa informazione, aggiungendo che contestualmente la Commissione Europea ha anche pubblicato una modifica al primo atto delegato (Climate Delegated Act): il Regolamento delegato (UE) 2023/2485.

La novità più rilevante è a nostro parere l’introduzione di nuove attività economiche ammissibili, che potranno quindi candidarsi all’allineamento.

Per quanto riguarda il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, compaiono le seguenti (menzionate con il relativo settore di appartenenza tra le parentesi):

- Fabbricazione di componenti automobilistici e per la mobilità (attività manifatturiera);
- Fabbricazione di componenti di materiale rotabile ferroviario (attività manifatturiera);
- Fabbricazione, installazione e manutenzione di apparecchiature elettriche ad alta, media e bassa tensione per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica che contribuiscono o consentono di contribuire in maniera sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici (attività manifatturiera);
- Fabbricazione di aeromobili (attività manifatturiera);
- Leasing di aeromobili (trasporti);
- Trasporto aereo di passeggeri e di merci (trasporti);
- Operazioni di assistenza a terra per il trasporto aere (trasporti).

Invece, per quanto riguarda il contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici, compaiono le seguenti:

- Desalinizzazione (fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione);
- Software che consente la gestione dei rischi climatici fisici e l’adattamento ad essi (informazione e comunicazione);
- Consulenza per la gestione dei rischi climatici fisici e l’adattamento ad essi (attività professionali, scientifiche e tecniche);
- Servizi di emergenza (nuovo settore: gestione del rischio di catastrofi);
- Infrastrutture di prevenzione e protezione contro i rischi di alluvione (nuovo settore: gestione del rischio di catastrofi).

Il nuovo regolamento, che è applicabile dal 1° gennaio 2024, introduce anche delle modifiche e precisazioni ai criteri di vaglio tecnico per le attività già precedentemente previste come ammissibili. Invitiamo quindi tutte le aziende soggette o interessate alla rendicontazione di sostenibilità a prendere visione del testo legislativo completo.
 

Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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