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Trasporto merci pericolose

Accordo Multilaterale M356 per il trasporto in deroga di oggetti e materiali contaminati da asbesto libero

Accordo Multilaterale M356 e le interazioni con l’ADR 2025

L’Accordo Multilaterale M356, a cui hanno aderito Francia, Germania e San Marino, regola, in deroga a quanto previsto dall’ADR, il trasporto di rifiuti costituiti da oggetti e materiali contaminati da asbesto libero, classificati UN 2212 e UN 2590. Con “asbesto libero” s’intende l’asbesto non fissato o immerso in un legante in modo tale che non possa verificarsi alcuna emissione di quantità pericolose di amianto respirabile.

La deroga prevede che tali rifiuti possano essere trasportati alla rinfusa secondo le disposizioni VC1 e VC2 del cap. 7.3.3.1 dell’ADR a patto che vengano rispettate le condizioni elencate all’interno dell’Accordo.

Tale Accordo Multilaterale resta in vigore fino al 31 Dicembre 2024, in quanto sembra verrà introdotta dall’ADR 2025 la disposizione speciale SP 678, che andrà a regolamentare proprio il trasporto dei rifiuti costituiti da oggetti e materiali contaminati da asbesto libero.


Fonte: UNECE (1 e 2)

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