add-cartarea-1area-2area-3area-4area-5area-6arrow-pointing-rightarrow-rightfacebookicon-calendar-2icon-calendaricon-clockicon-labelsicon-markericon-pcicon-pc_oldicon-puzzleiso-9001linkedinlogo_oldmarchiopaypal-2paypalpinterestsearchtwitter

6) Il ruolo degli scenari espositivi nel DVR Chimico

Siamo giunti al sesto episodio di questa rubrica per finalmente iniziare a parlare di quello che potremmo definire come il "tormentone degli ultimi anni" (ovviamente prima che l’Agenzia Europea della Chimica - ECHA - decidesse di scombinarci di nuovo la vita con gli UFI): parliamo degli scenari di esposizione. Infatti, a ormai dieci anni dalla loro comparsa sono ancora tanti i dubbi sulla loro applicazione e troppo poche ancora le aziende che li hanno fatti propri e utilizzati per la loro vera funzione e utilità. Proviamo quindi a fare un po’ di chiarezza, in modo da poter gettare così le basi per una loro corretta verifica di conformità all’uso.

 

Gli scenari di esposizione

Il Reg. REACH impone che per le sostanze pericolose fabbricate oltre 10 tonnelate anno debbano essere prodotte una serie di informazioni che permettano l’uso sicuro delle suddette sostanze durante tutto il loro ciclo di vita, includendo condizioni operative e misure di gestione dei rischi al fine di controllare l’esposizione delle persone e dell’ambiente. Queste informazioni vanno a costituire proprio gli scenari di esposizione e devono essere trasmesse lungo tutta la catena di approvvigionamento, dal produttore all’utilizzatore finale, attraverso le schede dati di sicurezza.

Il REACH prevede che chiunque voglia utilizzare una sostanza, in quanto tale o in miscela, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni contenute negli scenari d’esposizione comunicati dal fornitore, a meno di non predisporre una propria valutazione sulla sicurezza chimica. Dal punto di vista della valutazione del rischio chimico potremmo tradurre questa valutazione con il già citato “permesso” all’utilizzo di una sostanza.

Le informazioni contenute nelle schede di sicurezza sono infatti alla base della valutazione del rischio chimico ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi, come definito all’art. 223 b).  Inoltre, alla base degli scenari espositivi sta la valutazione dei pericoli per la salute, con la determinazione di livelli massimi di esposizione ammissibili, sia per i lavoratori che per la popolazione, definiti dall'acronimo DNEL (Derived No Effect Level). Tali valori possono diventare un utile strumento per chi deve valutare il rischio, aggiungendosi ai valori limite di esposizione professionale ad oggi riconosciuti.

Diventa quindi di fondamentale importanza conoscere la terminologia utilizzata all’interno degli scenari e la loro logica di valutazione e gestione del rischio, in modo da poter poi analizzare come queste possono influenzare la valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Questo sia in termini di qualifica della mansione e di accettabilità del rischio, sia in termini di misure operative di gestione.

Sebbene il REACH e il D.Lgs. 81/2008 puntino entrambi a garantire la sicurezza e la salute del lavoratore, essi hanno un approccio piuttosto differente in relazione alla valutazione del rischio correlato ad un composto chimico.

Infatti potremmo definire il Regolamento REACH come un approccio sostanza-centrico, in quanto considera come oggetto di studio la sostanza con le sue caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità tossicologiche ed eco-tossicologiche, confermando l’approccio tipico della normativa di prodotto. Lo scenario di esposizione in questo frangente rappresenta la contestualizzazione della sostanza nel ciclo produttivo descritto nella sua complessità da svariati usi identificati e processi (PROC).

Il D.Lgs. 81/08, invece, conferma l’approccio tipico delle normative sociali, considerando come soggetto della valutazione il lavoratore stesso, cercando di descrivere tutto ciò che lo circonda e definire se sussiste esposizione, con l’obbiettivo di quantificarne il rischio correlato (anche per esposizione multipla a varie sostanze).

Parallelamente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e al fine di operare una più corretta valutazione del rischio, possiamo affermare che lo scenario di esposizione svolge quindi un ruolo fondamentale poiché in permette - a questo punto della valutazione - di utilizzare parametri di riferimento (derivanti dal CSR) per il confronto con la situazione reale, al fine di dare una qualifica del rischio per ogni singola sostanza. È importante considerare il fatto che la valutazione dello scenario espositivo considera già al suo interno misure di tipo tecnico, preventivo, organizzativo e protettivo.

 

Conclusioni

Dunque, possiamo affermare che l’obbligo di integrazione dello scenario di esposizione (ES) nella e-SDS determina molteplici effetti su un’azienda che utilizza e/o detiene sostanze chimiche. Dal punto di vista della valutazione del rischio chimico e cancerogeno/mutageno a norma del D.Lgs. 81/2008, gli scenari di esposizione risultano una fonte informativa importante e vincolante per l’azienda, in quanto identifica gli unici utilizzi che possono essere fatti di quella sostanza e le condizioni operative e le misure di gestione del rischio per ognuno di questi. Tali condizioni permettono di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore e sono obbligatorie nella loro applicazione.

Il processo di verifica degli scenari di esposizione non è però sufficiente al datore di lavoro per ritenere di aver assolto all’onere della valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/2008. In particolare quest’ultimo può dover considerare l’utilizzo di molteplici sostanze e quindi si basa su un concetto più ampio di mansione/gruppo omogeneo di esposizione.

Infatti, la valutazione del rischio coniuga informazioni relative al processo produttivo e informazioni relative alle molteplici sostanze utilizzate o che comunque vengono a formarsi durante le normali attività aziendali, tra le quali sicuramente gli scenari di esposizione elaborati per singola sostanza sono una fonte di dati molto specifica e dettagliata.

Sarà importante poi definire delle regole terminologiche di qualifica del rischio che coniughino le due normative, ma ancora più importante sarà trovare una linea condivisa sulle soglie che vanno a definire tali livelli, e quindi le misure da applicare conseguentemente per la corretta gestione del rischio. Questo però è già un passaggio molto più complesso, che richiede conoscenza e approfondimento della tematica.

Condividi su:

Come possiamo aiutarti?

Formazione

Normachem offre un ampio programma di formazione rivolto alle aziende.

Vedi tutti i corsi

Servizi

Servizi completi per valutare i rischi e massimizzare la sicurezza.

Scopri di più

Contattaci

Scrivici per avere informazioni più approfondite sui nostri servizi, corsi e convegni.

Scrivici
Top