Piperonil butossido(PBO), acido peracetico, acido lattico L(+), epsilon-momfluorotrina, approvati come principi attivi ad azione biocida
Sulla G.U.U.E. del 17 dicembre 2016 (Serie L 344) sono stati pubblicati, tra gli altri, i seguenti regolamenti di esecuzione per l’approvazione di principi attivi destinati ad essere utilizzati in prodotti biocidi:
1) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2288: approva il piperonil butossido (PBO) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18
Data di approvazione: 1° luglio 2018
Fra le altre condizioni specifiche dell’approvazione ricordiamo che:
- visti i rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione:
a) alle acque di superficie e ai sedimenti per i prodotti utilizzati per la nebulizzazione in ambienti chiusi;
b) alle acque di superficie, ai sedimenti e al suolo per i prodotti utilizzati per la nebulizzazione all'esterno.
- Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al Reg. (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo o al Reg. (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.
- Tutti gli articoli che vengono trattati con o che contengono PBO dovranno essere adeguatamente etichettati al momento della loro immissione sul mercato. Pertanto tutti coloro che fabbricano articoli trattati con PBO o tutti coloro che li importano già trattati dovranno attenersi alle regole di etichettatura stabilite dall’art. 58.3 del Reg. (UE) 528/2012 (Biocidal Product Regulation – BPR).
2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2290: approva l'acido peracetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 11 e 12
Data di approvazione: 1° luglio 2018
Fra le condizioni specifiche dell’approvazione si pone subito l’attenzione sul fatto che a causa della presenza di perossido di idrogeno, le autorizzazioni di biocidi lasciano impregiudicato il Reg. (UE) n. 98/2013 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi.
Inoltre visti i rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione:
a) agli utilizzatori industriali e professionali;
b) alle acque marine per i prodotti usati nei sistemi di raffreddamento a passaggio unico;
c) al suolo e alle acque di superficie per i prodotti usati nei sistemi di raffreddamento a ricircolo aperto di grandi dimensioni.
3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2291: approva l'acido lattico L(+) come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 1
Data di approvazione: 1° luglio 2017
Fra le altre condizioni specifiche dell’approvazione ricordiamo che visti i rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione agli utilizzatori non professionali.
4) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2289: approva l'epsilon-momfluorotrina come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18
Data di approvazione: 1° luglio 2017
Anche in questo caso fra le condizioni specifiche dell’approvazione si pone l’attenzione sui seguenti punti:
- in relazione ai rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione alle acque di superficie, ai sedimenti e al suolo per i prodotti usati:
i) in ambienti chiusi (es. spray per ambienti)
ii) all'esterno (es. spray per superfici)
- per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al Reg. (CE) n. 470/2009 del Parlamento o al Reg. (CE) n. 396/2005 e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.
Per maggiori informazioni:
1) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2288: approva il piperonil butossido (PBO) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18
Data di approvazione: 1° luglio 2018
Fra le altre condizioni specifiche dell’approvazione ricordiamo che:
- visti i rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione:
a) alle acque di superficie e ai sedimenti per i prodotti utilizzati per la nebulizzazione in ambienti chiusi;
b) alle acque di superficie, ai sedimenti e al suolo per i prodotti utilizzati per la nebulizzazione all'esterno.
- Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al Reg. (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo o al Reg. (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.
- Tutti gli articoli che vengono trattati con o che contengono PBO dovranno essere adeguatamente etichettati al momento della loro immissione sul mercato. Pertanto tutti coloro che fabbricano articoli trattati con PBO o tutti coloro che li importano già trattati dovranno attenersi alle regole di etichettatura stabilite dall’art. 58.3 del Reg. (UE) 528/2012 (Biocidal Product Regulation – BPR).
2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2290: approva l'acido peracetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 11 e 12
Data di approvazione: 1° luglio 2018
Fra le condizioni specifiche dell’approvazione si pone subito l’attenzione sul fatto che a causa della presenza di perossido di idrogeno, le autorizzazioni di biocidi lasciano impregiudicato il Reg. (UE) n. 98/2013 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi.
Inoltre visti i rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione:
a) agli utilizzatori industriali e professionali;
b) alle acque marine per i prodotti usati nei sistemi di raffreddamento a passaggio unico;
c) al suolo e alle acque di superficie per i prodotti usati nei sistemi di raffreddamento a ricircolo aperto di grandi dimensioni.
3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2291: approva l'acido lattico L(+) come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 1
Data di approvazione: 1° luglio 2017
Fra le altre condizioni specifiche dell’approvazione ricordiamo che visti i rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione agli utilizzatori non professionali.
4) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2289: approva l'epsilon-momfluorotrina come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18
Data di approvazione: 1° luglio 2017
Anche in questo caso fra le condizioni specifiche dell’approvazione si pone l’attenzione sui seguenti punti:
- in relazione ai rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione alle acque di superficie, ai sedimenti e al suolo per i prodotti usati:
i) in ambienti chiusi (es. spray per ambienti)
ii) all'esterno (es. spray per superfici)
- per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al Reg. (CE) n. 470/2009 del Parlamento o al Reg. (CE) n. 396/2005 e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.
Per maggiori informazioni:
Le news più lette
-
REF 13 e controlli sulle notifiche PCN
-
PFHxA, i suoi sali e i composti correlati: via libera da parte degli Stati Membri per l’adozione di una nuova voce di restrizione
-
Regolamento Imballaggi (PPWR)
-
Il Consiglio Europeo approva la Corporate Sustainability Due Diligence Directive
-
Modifiche alla “Direttiva RAEE”: pubblicata la Dir. (UE) 2024/884
-
Nuovi valori limite per piombo e diisocianati
Come possiamo aiutarti?
Formazione
Normachem offre un ampio programma di formazione rivolto alle aziende.
Vedi tutti i corsiContattaci
Scrivici per avere informazioni più approfondite sui nostri servizi, corsi e convegni.
ScriviciIscriviti alla newsletter
Resta aggiornato su tutte le novità Normachem