Direttiva RHOS: modificato Allegato IV al DLgs. 4 marzo 2014, n. 27
Attuate le direttive del 12 e 19 aprile 2016 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle AEE.
Con il DM del 3 marzo 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) vengono attuate le direttive 2016/585/UE del 12 febbraio 2016, 2016/1028/UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
La Dir. 2016/585 ha modificato, mediante adattamento al progresso tecnico, l'All. IV alla direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici.
Mentre le direttive delegate 2016/1028/UE, 2016/1029/UE hanno modificato tale allegato con l’introduzione di specifiche esenzioni sul divieto di utilizzo del cadmio e del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche.
I punti dell’allegato IV modificati dal DM 3 marzo 2017 (art. 1) sono quelli di seguito indicati:
- Punto 26. Inserita l’esenzione relativa al “Piombo nelle saldature di connessioni elettriche a sensori per la misurazione della temperatura in dispositivi progettati per essere usati periodicamente a temperature inferiori a -150 °C”.
- Punto 31. Soppresso e sostituito dal Punto 31bis che introduce l’esenzione per “Piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro o i microscopi elettronici e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che ciascun riutilizzo di parti sia comunicato al consumatore”.
Per tale punto sono state stabilite le seguenti date di scadenza:
- 21 luglio 2021 per l’uso nei dispositivi medici diversi dai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
- 21 luglio 2023 per l’uso nei dispositivi medico-diagnostici in vitro;
- 21 luglio 2024 per l’uso nei microscopi elettronici e nei relativi accessori;
- Punto 42. Inserita l’esenzione relativa gli “Anodi di cadmio nelle celle di Hersch dei sensori per la rilevazione dell’ossigeno usati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, in cui è richiesta una sensibilità inferiore a 10 ppm”. La scadenza di tale esenzione è stata fissata al 15 luglio 2023.
Il DM 3 marzo 2017 fissa alla data del o l’inizio dell’applicabilità di tali disposizioni.
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