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Sicurezza prodotto

Adeguamento della disciplina sanzionatoria in materia di precursori stupefacenti e sostanze psicotrope

In esame al Senato una bozza del decreto

Con il Regolamento (UE) n. 1259/2013, entrato in vigore il 30 dicembre del 2013, è stata introdotta un’ulteriore categoria di precursori di droghe, che si aggiunge alle tre categorie pre-esistenti.

La nuova categoria – la numero 4 - comprende medicinali e prodotti veterinari a base di Efedrina o Pseudoefedrina ed è così descritta, in forma tabellare, all’interno della normativa vigente:

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

Medicinali e prodotti veterinari contenenti efedrina o relativi sali

Contenenti efedrina o relativi sali

3003 41 00

3004 41 00

Medicinali e prodotti veterinari contenenti

 pseudoefedrina o relativi sali

Contenenti pseudoefedrina (DCI) o

relativi sali

3003 42 00

3004 42 00

Per le sostanze di categoria 4, il Regolamento (CE) n. 111/2005 prevede l’obbligo di autorizzazione all’esportazione per ogni singola spedizione da parte degli Stati membri verso paesi non appartenenti all’Unione Europea.

Finora, tuttavia, l’articolo 70 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, non disciplina le sanzioni per l’esportazione non autorizzata di sostanze ricadenti nella categoria 4. Contrariamente a quanto già previsto per le categorie da 1 a 3.

Si rende dunque necessario l’intervento normativo che preveda una specifica sanzione per l’inadempienza all’obbligo di autorizzazione all’esportazione previsto per la categoria 4.

Specificamente, vengono estese le pene già previste per le categorie da 1 a 3 anche alla categoria 4, sanzioni che prevedono – tra le altre - la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, nonché della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro (possessori di licenza).

Si tratta in ogni caso di una bozza e si rimane pertanto in attesa del parere delle competenti Commissioni parlamentari per avere certezza di come e quando la revisione del D.lgs 309/1990 sarà effettiva.
 

Fonte: Senato della Repubblica

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