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Sicurezza prodotto

Cosa intende la Commissione quando parla di “uso essenziale”?

Pubblicata una comunicazione delle Commissione che chiarisce il concetto di uso essenziale nella legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche.

Lo scorso aprile è stata pubblicata una Comunicazione della Commissione Europea con l’obiettivo di definire i “Criteri e principi guida applicabili al concetto di uso essenziale nella legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche.”

Si tratta di un documento che chiarisce il concetto di “uso essenziale”, utilizzato nel contesto della “Strategia UE per le sostanze eco-sostenibili”, in relazione al principio generale di sostituzione delle cosiddette “sostanze più nocive”.

La Commissione, infatti, ha annunciato nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili che le “sostanze più nocive” dovrebbero essere gradualmente eliminate negli usi non essenziali, in particolare nei prodotti di consumo, e ridotte al minimo sostituendole nella misura del possibile in tutti gli usi, per quanto concerne gli usi non essenziali al fine di:

  • evitare e prevenire i gravi danni per la salute umana e l’ambiente, generati dall’uso di sostanze chimiche pericolose,
  • evitare e prevenire i costi per la società derivanti dalle malattie e dal risanamento dell'inquinamento ambientale,
  • stimolare l'innovazione finalizzata a sviluppare cicli di materiali non tossici e conseguire un'economia circolare pulita.

Nel testo della Comunicazione, dunque, viene definito il concetto di “uso essenziale”, al fine di efficientare il processo normativo e garantire maggior chiarezza per le aziende utilizzatrici di tali sostanze “più nocive”.

Un uso di una sostanza più nociva è definito essenziale per la società se sono soddisfatti i due criteri seguenti:

  1. l'uso è necessario per la salute o la sicurezza o critico per il funzionamento della società;
  2. non esistono alternative accettabili.

Tale concetto potrebbe quindi risultare determinante non solo per future o prossime azioni regolatorie dell’UE, ma anche per i temi legati alla Sostenibilità/Responsabilità di impresa. Le aziende che già oggi stanno perseguendo l’allineamento alla Tassonomia Verde dell’UE, ad esempio, si saranno già imbattute nel concetto, richiamato all’interno dei criteri di DNSH, di indisponibilità “sul mercato di nessun’altra sostanza o tecnologia alternativa adatta”. Lo stesso, viene ora ripreso nel secondo criterio previsto per la definizione di uso essenziale.

Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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