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Sicurezza prodotto

Due precursori di anfetamina, metanfetamina e MDMA inseriti tra le sostanze classificate

Emanato il Regolamento 2022/1518 relativo ad alcuni precursori di stupefacenti

È stato emanato il Regolamento delegato (UE) 2022/1518 per quanto concerne l’inclusione di determinati precursori di droghe nell’elenco di sostanze classificate; vengono di conseguenza modificati i Regg. n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005.

Con il Regolamento delegato, infatti, vengono rispettivamente medicati l’Allegato I del Reg. 273/2004 e l’Allegato II del Reg. 111/2005 nella tabella relativa alle sostanze di Categoria 1, inserendo le sostanze precursori di anfetamina, metanfetamina e MDMA, quali:

  • Etil alfa-fenilacetoacetato (EAPA) (CAS 5413-05-8)
  • Metil 3-osso-2-(3,4-metilenediossifenil) butanoato (MAMDPA) (CAS 1369021-80-6)

Ricordiamo che in Italia, per i precursori di stupefacenti di Categoria 1, sono previsti i seguenti obblighi:

  • Nomina del responsabile della commercializzazione;
  • Ottenimento di licenza triennale per utilizzo a qualsiasi titolo;
  • Produzione della dichiarazione d’uso dell’acquirente;
  • Ottenimento del permesso singolo di esportazione e di importazione per transazioni con paesi non UE;
  • Rendicontazione annuale relativa ai quantitativi di sostanze acquistate utilizzate o vendute.

     

Fonte: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

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