Due precursori di anfetamina, metanfetamina e MDMA inseriti tra le sostanze classificate
Emanato il Regolamento 2022/1518 relativo ad alcuni precursori di stupefacenti
È stato emanato il Regolamento delegato (UE) 2022/1518 per quanto concerne l’inclusione di determinati precursori di droghe nell’elenco di sostanze classificate; vengono di conseguenza modificati i Regg. n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005.
Con il Regolamento delegato, infatti, vengono rispettivamente medicati l’Allegato I del Reg. 273/2004 e l’Allegato II del Reg. 111/2005 nella tabella relativa alle sostanze di Categoria 1, inserendo le sostanze precursori di anfetamina, metanfetamina e MDMA, quali:
- Etil alfa-fenilacetoacetato (EAPA) (CAS 5413-05-8)
- Metil 3-osso-2-(3,4-metilenediossifenil) butanoato (MAMDPA) (CAS 1369021-80-6)
Ricordiamo che in Italia, per i precursori di stupefacenti di Categoria 1, sono previsti i seguenti obblighi:
- Nomina del responsabile della commercializzazione;
- Ottenimento di licenza triennale per utilizzo a qualsiasi titolo;
- Produzione della dichiarazione d’uso dell’acquirente;
- Ottenimento del permesso singolo di esportazione e di importazione per transazioni con paesi non UE;
- Rendicontazione annuale relativa ai quantitativi di sostanze acquistate utilizzate o vendute.
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