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Il mercurio disciplinato da un nuovo regolamento europeo

Pubblicato il Regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio che va ad abrogare il Reg. (CE) n. 1102/2008

Sulla GU.C.E. del 24 maggio 2017 (Serie L 137) è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio che va ad abrogare il Reg. (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.

È palesemente ovvio che si debba considerare il mercurio come una sostanza molto tossica la quale costantemente rappresenta una minaccia grave non solo per la salute umana, ma anche per gli ecosistemi e per la fauna selvatica.

Negli ultimi dieci anni in Europa sono stati compiuti progressi significativi relativi alla gestione del mercurio successivamente all'adozione della Strategia comunitaria sul mercurio, e di numerose misure riguardanti le emissioni e l'approvvigionamento, la domanda, l'uso nonché la gestione delle eccedenze e delle scorte di mercurio stesso.

La Strategia comunitaria raccomanda che la negoziazione e la conclusione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante relativo al mercurio debba essere una priorità, in quanto l’UE da sola non può garantire una protezione efficace dei cittadini dell’Unione dagli effetti negativi che una sostanza come il mercurio è in grado di manifestare a carico della salute umana.

Ricordiamo anche che nel 2013 l’Unione e 26 Stati Membri hanno firmato la convenzione di Minamata sul mercurio (Estonia e Portogallo, non hanno firmato la convenzione, ma hanno comunque espresso il loro impegno a ratificarla). Tale convenzione fornisce un quadro normativo internazionale con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente globale dagli effetti nocivi di questa sostanza.

Con la decisione (UE) 2017/939 dell’11 maggio 2017 l’Unione europea ha finalmente ratificato la Convenzione di Minamata. La convenzione di Minamata, che prende il suo nome dalla città in cui ha avuto luogo il peggior caso in assoluto di inquinamento da mercurio, non soltanto rafforzerà le norme in materia ambientale a livello mondiale, ma contribuirà anche a creare condizioni di parità, dal momento che tutte le principali economie dovranno applicare requisiti ambientali simili a quelli già in vigore nell’Unione europea.

Il Reg. 852 assume quindi una funzione prettamente armonizzatrice in quanto dovrebbe integrare l'acquis dell'Unione stabilendo al contempo le disposizioni che sono necessarie a garantire il pieno allineamento con la convenzione in modo da consentire all'Unione e ai suoi Stati membri di approvarla, o ratificarla, e attuarla in tempi relativamente brevi.

Le misure e le condizioni stabilite dal Reg. 852 prevedono misure restrittive a carico delle seguenti attività:

  • commercio e fabbricazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio (CAPO II – Artt. 3-6);
  • uso e stoccaggio di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio (CAPO III – Artt. 7-10);
  • smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti di mercurio (CAPO IV – Artt. 11-15).


In linea generale la data di applicazione di queste nuove disposizioni è stata fissata al 1° gennaio 2018. Questa e da tale data è quindi da considerarsi abrogato il Reg. 1102/2008.

Per alcune disposizioni il divieto scatta a partire da scadenze temporali diverse. In particolare:

  • 1° gennaio 2020 – divieto all’esportazione di Solfato di mercurio (II) (CAS N. 7783-35) e Nitrato di mercurio (II) (CAS N. 10045-94-0)
  • 31 dicembre 2020 – divieto a esportazione, importazione e fabbricazione dei seguenti prodotti con aggiunta di mercurio:
    • Prodotti cosmetici contenenti mercurio e suoi composti, tranne i casi speciali di cui alle voci n. 16 e 17 dell'All. V del Reg. (CE) n. 1223/2009
    • Pesticidi, biocidi e antisettici topici.
    • Dispositivi di misurazione non elettronici espressamente indicati nella voce 9 – All. III
  • 1° gennaio 2022 – divieto di uso del mercurio e dei suoi composti come catalizzatori nel processo di produzione del cloruro di vinile monomero
  • 1° gennaio 2022 – divieto di uso del mercurio come elettrodo nei processi di produzione. In questo caso fanno eccezione la produzione di cloro-alcali il cui divieto inizia dal 1° dicembre 2017 e la produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio che sarà vietata a partire dal 1° gennaio 2028.
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