add-cartarea-1area-2area-3area-4area-5area-6arrow-pointing-rightarrow-rightfacebookicon-calendar-2icon-calendaricon-clockicon-labelsicon-markericon-pcicon-pc_oldicon-puzzleiso-9001linkedinlogo_oldmarchiopaypal-2paypalpinterestsearchtwitter
Ambiente

Le restrizioni UE sugli articoli monouso in plastica (inclusi imballaggi)

In questo approfondimento cercheremo di spiegare le direttive singolarmente e, per quanto possibile, in modo semplice

L’Unione europea, nel tentativo di arrestare un inquinamento da sovraproduzione di plastica ormai irreversibile, ha adottato negli ultimi anni una strategia volta a ridurre l’impiego di questo materiale in alcuni prodotti di largo consumo.

La strategia Ue si articola in alcuni provvedimenti destinati agli Stati Membri (direttive) che vengono spesso confuse fra loro anche perché hanno una caratteristica in comune: quella di agire all’origine, ovvero nelle fasi del ciclo di vita di un prodotto precedenti al suo uso effettivo e non invece nella fase di gestione del fine vita (approccio caratteristico di altre direttive comunitarie come la dir. Imballaggi, RAEE, pile, etc…).

Nel presente approfondimento cerchiamo di spiegare le direttive singolarmente e, per quanto possibile, in modo semplice.
 

  1. Direttiva SUP (Single Use Plastic)

La direttiva SUP (Direttiva 2018/904/UE), detta anche “direttiva salvamare”, ha come obiettivo la riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente, cioè i prodotti in plastica monouso. Essi infatti rappresentano l’origine di un copioso e costante flusso di rifiuti che – a causa delle modalità di impiego – sono caratterizzati da un alto tasso (77%) di rischio di dispersione e di abbandono nell’ambiente, soprattutto nell’ambiente acquatico.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione negli Stati membri, il 31 maggio 2021 la Commissione Europea ha diffuso le Linee Guida di orientamento per l’applicazione della Direttiva 2019/904/UE (pubblicate in data 7 giugno 2021 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea). Con tali orientamenti, la Commissione ha voluto fornire agli Stati Membri una “guida” sulle definizioni chiave contenute nella direttiva stessa e sugli esempi di prodotti da considerare come rientranti (o meno) nel suo campo di applicazione al fine di garantire che le nuove norme siano applicate correttamente e uniformemente in tutto il territorio dell’Unione.

La direttiva SUP è stata recepita in Italia con Dlgs 196/2021, vigente dal 14 gennaio 2022. Il testo del Decreto italiano si discosta significativamente, in alcuni punti, dai principi della direttiva europea, tanto è vero che l’Italia sembra proprio a rischio di procedura di infrazione per turbativa di mercato.

Nell’occhio del ciclone c’è il comma 3 dell’art. 5 (detto anche “comma della discordia”) che fa salvo il settore delle bioplastiche, sottraendo ai divieti i “prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento”, contravvenendo - secondo alcuni commentatori - allo spirito della direttiva, che non intende privilegiare l’uso di plastiche biodegradabili rispetto a quelle “fossili” (le plastiche biodegradabili e compostabili non sono escluse dalla definizione di “plastica” della direttiva SUP), ma privilegiare invece prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili, piuttosto che prodotti monouso, con l’obiettivo primario di ridurre la quantità complessiva di rifiuti prodotti.

Da rilevare che, oltre a escludere le bioplastiche dai divieti, il Decreto italiano prevede addirittura un credito d’imposta di tre milioni l’anno dal 2022 al 2024 alle imprese che acquistano e usano prodotti della tipologia di quelli elencati nei due allegati, purché siano riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile.
 

Restrizioni e Divieti

Un’ulteriore confusione nella comprensione e attuazione della direttiva SUP riguarda restrizioni e divieti contenuti nelle parti A e B dell’allegato alla direttiva.

La parte A elenca i prodotti su cui gli Stati membri sono invitati a ridurre i consumi, attraverso accordi e contratti di programma con Enti pubblici, imprese e associazioni di categoria. Rientrano in questa sezione:

- tazze e bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
- contenitori per alimenti e cibo da asporto.

La parte B invece contiene i prodotti per cui, a partire dal 14 gennaio 2022 è scattato il divieto di nuove immissioni sul mercato (salvo lo smaltimento delle scorte acquisite prime del 14 gennaio 2022 e salvo quanto precisato all’art. 5 terzo comma):

- posate, piatti e cannucce;
- contenitori per alimenti e bevande, tazze e bicchieri in polistirene espanso (più noto come polistirolo);
- agitatori per bevande;
 - cotton fioc;
- aste a sostegno dei palloncini:
- sacchetti (in plastica oxo-degradabile).

 

Definizioni del Dlgs 196/2021

Si definisce prodotto di plastica monouso, il “prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito. Non sono ad esempio considerati prodotti in plastica monouso i contenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità”. Sono inclusi gli attrezzi da pesca.

Si definisce “plastica biodegradabile, la “plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO2), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in  materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica”.

Si definiscono “plastica oxo-degradabile”, le “materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica”.

Non sono invece considerati prodotti in plastica i rivestimenti, sempre in materiale plastico, avente un peso inferiore al 10% rispetto al peso totale del prodotto e che non costituiscono una componente strutturale principale del prodotto finito.


Requisiti ed etichettatura dei prodotti

Dal 3 luglio 2024, i contenitori con tappi e coperchi in plastica potranno essere immessi sul mercato solo se tali tappi e coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto. I tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non rientrano nell’obbligo. Per tali imballaggi è consentito l’esaurimento delle scorte, a condizione che sia dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo.

Le bottiglie per bevande fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), dovranno contenere: dal 2025 almeno il 25% di plastica riciclata; dal 2030 almeno il 30% di plastica riciclata.

Le tazze o bicchieri per bevande dovranno essere marcati, dal 14 gennaio 2022, secondo il regolamento 2020/2151/UE, già applicato per i tamponi, gli assorbenti, le salviette umidificate e i prodotti per tabacco. È possibile lo smaltimento delle scorte già immesse sul mercato dal 14 gennaio 2022.


Altre disposizioni

Il decreto prevede altre disposizioni in materia di:

  • Estensione e adeguamenti dei regimi di responsabilità estesa dei produttori ai prodotti in plastica monouso;
  • Nuovi obiettivi di raccolta differenziata al 2025 e 2029 per i prodotti in plastica monouso;
  • Misure di sensibilizzazione per i consumatori.


Sanzioni

Il Dlgs prevede sanzioni amministrative da 2.500 a 25.000 per l’immissione sul mercato di prodotti monouso in deroga alle restrizioni e ai divieti previsti dalle parti A e B dell’allegato.
 

2. Plastic Tax

A livello UE, la Plastic Tax è un’imposta prevista dall’articolo 2 della Decisione 2020/2053/Ue ed è una misura di tipo fiscale. Consiste in un’aliquota uniforme di prelievo, a carico di ciascuno Stato Membro, sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati nel proprio territorio.

L’aliquota di prelievo è pari a 0,80 euro per chilogrammo. Il peso su cui applicare l’aliquota è calcolato come differenza tra il peso dei rifiuti di plastica prodotti in un anno in uno Stato e il peso dei rifiuti di plastica riciclati prodotti nel medesimo arco temporale.

Gli Stati membri, nell’ambito della propria politica fiscale, possono decidere le modalità con cui reperire le risorse per coprire gli importi a loro carico.

L’Italia, con la legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019), ha approvato la Plastic Tax italiana, la cui applicazione è stata poi rinviata al 1° gennaio 2023.

Si tratta di una vera e propria imposta sul consumo (analoga all’Iva) di manufatti in plastica monouso (denominati MACSI - manufatti con singolo impiego) che ha l’obiettivo di disincentivare l’uso di prodotti in plastica monouso utilizzati per il contenimento, la protezione, la manipolazione e le consegna di prodotti alimentari o altro tipo di merci.

L’imposta, pari a 0,45 €/kg di plastica vergine contenuta nei MACSI, andrà versata all’Agenzia delle Dogane con modalità (decreto direttoriale) pubblicata ancora in via ufficiosa sul sito ADM https://www.adm.gov.it/portale/-/open-hearing-plastic-tax-update.

Il pagamento della Plastic Tax è obbligatorio per:

  • il fabbricante: per i MACSI realizzati nel territorio nazionale;
  • il soggetto che acquista i MACSI da altri Paesi Ue o che li cede, se acquistati da un consumatore finale;
  • l’importatore di MACSI provenienti da Paesi terzi.

La Plastic Tax si aggiunge e non sostituisce i contributi già versati per la gestione del fine vita degli stessi MACSI. Ad esempio, per gli imballaggi in plastica monouso non sostituisce quanto già versato come contributo a CONAI.

 

Da quanto sopra sinteticamente esposto dovrebbe essere chiaro che la Plastic Tax, così come applicata in Italia, non ricalca esattamente la sua “omologa” europea. La Plastic Tax UE prevede da parte degli Stati Membri il pagamento degli 0,80€/kg per i rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, mentre la Plastic Tax Italiana prevede un’imposta sul consumo dei MACSI e non propriamente sul solo rifiuto di imballaggio. Inoltre, i soggetti destinatari della disposizione unionale sono gli Stati membri, mentre la norma nazionale è rivolta ai singoli operatori residenti.

Se il meccanismo nazionale dovesse effettivamente raggiungere l’obiettivo di disincentivare l’utilizzo della plastica, esso potrà determinare una ragionevole riduzione dell’ammontare dovuto dallo Stato italiano all’UE.

Naturalmente, gli Stati Membri hanno adottato, nelle legislazioni interne, scelte diverse per l’applicazione della Plastic Tax, scelte che l’OCSE ha raggruppato in uno studio del 12 luglio 2019 denominato “Policy approaches to incentivise sustainable plastic design environment – working paper n. 149” ENV/WKP (2019)” In particolare, è possibile distinguere una tassazione riferita solo al consumo piuttosto che ad alcuni impieghi della plastica. Ad esempio, il Belgio ha introdotto una tassazione sull’immissione in consumo delle posate monouso, mentre Francia, Irlanda, Regno Unito e Portogallo sui sacchetti in plastica.

Tra gli Stati che stanno adottando una normativa analoga a quella italiana, si annovera la Spagna, che per effetto di un disegno di legge approvato a maggio 2021, imporrà una nuova tassa sull’uso degli imballaggi in plastica non riutilizzabili, fissando l’aliquota a 0,45€/kg.

Anche il Regno Unito, sebbene ormai fuori dalla UE, sembra condividere le preoccupazioni ambientali dei Paesi Membri ed ha adottato uno schema impositivo del tutto simile a quello italiano. Il Governo UK prevede, infatti, di adottare una nuova tassa con cui colpire tutti i contenitori di plastica, prodotti o importati, con una componente di materiale plastico riciclato inferiore al 30%. L’aliquota è stata fissata per 200£/Ton. Il provvedimento è in vigore da aprile 2022.

Come possiamo aiutarti?

Formazione

Normachem offre un ampio programma di formazione rivolto alle aziende.

Vedi tutti i corsi

Servizi

Servizi completi per valutare i rischi e massimizzare la sicurezza.

Scopri di più

Contattaci

Scrivici per avere informazioni più approfondite sui nostri servizi, corsi e convegni.

Scrivici
Top