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Ambiente

Pronta la bozza per un Regolamento armonizzato sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio

L’Europa accelera per eliminare le disomogeneità che impediscono il raggiungimento degli obiettivi comuni

Gli imballaggi sono necessari per proteggere e trasportare le merci. La produzione di imballaggi è una delle principali attività economiche dell'UE. Tuttavia le norme nazionali, che derivano da una legislazione di principio (direttiva), differiscono da uno Stato membro all'altro, il che crea ostacoli che impediscono il pieno funzionamento del mercato interno degli imballaggi. Le differenze osservate di recente riguardano, ad esempio, i requisiti in materia di etichettatura per gli imballaggi, la definizione dei RES (requisiti essenziali) e le procedure di conformità, gli approcci alla modulazione della responsabilità estesa del produttore (EPR) e le restrizioni alla commercializzazione per determinati formati di imballaggio. Tali discrepanze creano incertezza giuridica per le imprese, portando a minori investimenti in imballaggi innovativi e rispettosi dell'ambiente e nuovi modelli di business circolari.

I dati di Eurostat e le relazioni sui dati di mercato mostrano inoltre che è in crescita la tendenza ad utilizzare imballaggi non facilmente riciclabili, sia per tipologia di materiale (es. materiali ceramici, per cui non è nemmeno prevista una filiera di recupero) sia per scelte di design.

Gli imballaggi non possono essere considerati riciclabili quando:

  1. non possono essere raccolti separatamente;
  2. possono essere raccolti separatamente ma non esistono tecnologie accessibili per la selezione ed il successivo riciclaggio (es: imballaggi multistrato e multimateriale) o un sufficiente numero di impianti;
  3. quando, nonostante una potenziale riciclabilità tecnica,  i processi necessari per  la raccolta, la cernita e il riciclaggio non sono disponibili nella pratica o non hanno costi efficienti, o la produzione non è di qualità sufficiente per soddisfare la domanda nei mercati finali di materie prime secondarie.

Dal 2012 al 2020, la quota di imballaggi non riciclabili è cresciuta in modo significativo e questo costituisce un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi proposti all’Articolo 6 della Direttiva 94/62/EC.

La risoluzione del Parlamento del 10 febbraio 2021 ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa che includa misure e obiettivi di riduzione dei rifiuti, requisiti per ridurre gli imballaggi eccessivi - e misure per migliorare la riciclabilità e ridurre al minimo la complessità degli imballaggi, aumentare il contenuto riciclato, eliminare gradualmente le sostanze pericolose e nocive e promuovere il riutilizzo senza compromettere gli standard di sicurezza e igiene alimentare.

Alcuni di questi obiettivi l’Europa sta provando a raggiungerli anche con altri provvedimenti normativi come l’istituzione della Plastic Tax e dando impulso a pratiche di design sostenibile, ovvero una progettazione che fin dall’origine tiene conto degli impatti dei vari cicli produttivi sulla salute dell’umo e dell’ambiente.

La nuova proposta legislativa (regolamento), già prevista dal pacchetto economia circolare del 2018, aggiorna la legislazione dell'UE per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio nel tentativo di fornire agli Stati membri un quadro normativo armonizzato a sostegno degli investimenti, della riduzione dei rifiuti e per la promozione del riciclaggio di alta qualità, che si applicherà allo stesso modo in tutti gli Stati membri dell'UE.

Di seguito i principali ambiti di intervento della proposta di regolamento:

  1. armonizzazione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione (inclusa etichettatura ambientale), al fine di limitare gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e degli operatori economici;
  2. estensione della responsabilità estesa del produttore ed eliminazione degli ostacoli per gli operatori economici che vendono imballaggi in diversi Stati membri o in tutta l'UE causati da norme diverse tra gli Stati membri, in ossequio al principio della libera circolazione delle merci.
  3. istituzione di un quadro comune per i sistemi di raccolta, deposito e restituzione degli imballaggi e per i sistemi di riutilizzo, che avrà un impatto importante sulla riciclabilità degli imballaggi e sulla disponibilità di materie prime secondarie.

La bozza di regolamento è strutturata in 64 articoli, suddivisi in XII Capitoli dedicati ai temi della sostenibilità del packaging, etichettatura, obblighi per gli operatori economici, requisiti di conformità del packaging, prescrizioni per la gestione dei rifiuti e la gestione degli adeguamenti e la revisione dello stesso Regolamento 8 anni dopo la sua entrata in vigore.

La bozza prevede un periodo di adeguamento di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
 

Fonte: EUR-Lex (1 e 2)
 

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