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Ambiente

Regolamento POPs: proposte modifiche agli Allegati IV e V

Notificata alla World Trade Organization la proposta di regolamento di aggiornamento del Reg. (UE) 2019/1021

Ai sensi dell'articolo 15.2 del Regolamento POPs (Persistent Organic Pollutants), la Commissione Europea è tenuta a monitorare gli Allegati IV e V e, se del caso, presentare proposte legislative per un loro aggiornamento, al fine di adeguarli al progresso tecnico e scientifico o alle eventuali modifiche dell'elenco delle sostanze di cui agli allegati della Convenzione di Stoccolma o del Protocollo POPs.

In questo contesto, in data 14/01/2022, la Commissione Europea ha notificato all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) una proposta di regolamento di modifica del Reg. (UE) 2019/1021 (Reg. POPs), con l’obiettivo di aggiornare, per talune sostanze e gruppi di sostanze, i limiti di concentrazione di cui agli Allegati IV e V del regolamento POPs. Tali allegati fissano limiti per gli inquinanti organici persistenti nei rifiuti e determinano, insieme alle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento, come devono essere gestiti i rifiuti che contengono POPs nell'UE. L'emendamento in questione propone di introdurre limiti per 3 sostanze e di abbassare i limiti esistenti per 5 sostanze già elencate.

Le modifiche dell’Allegato IV concernono in particolare:

  • introduzione delle voci relative a:
    • pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri;
    • dicofol;
    • acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA;
  • modifica della voce “Alcani C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta - SCCP)”, con riduzione del valore limite di concentrazione da 10.000 mg/kg a 1.500 mg/kg;
  • modifica delle voci relative ai bromodifenileteri e HCBDD, con riduzione del valore limite di concentrazione da 1.000 mg/kg a 500 mg/kg;
  • modifica della voce relativa a PCDD/PCDF, in cui vengono inclusi anche i policlorobifenili diossina-simili (dl-PCBs). Per la somma di tutte e tre le famiglie il limite viene imposto a 5 μg/kg (rispetto al limite di 15 μg/kg ad oggi vigente).

 

Con riferimento alla Parte 2 dell’Allegato V, invece, si segnalano le seguenti modifiche proposte:

  • aggiunta dei policlorobifenili diossina-simili (dl-PCBs) al gruppo “Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati”, per la cui sommatoria resta il limite di 5 mg/kg;
  • alla famiglia dei bromodifenileteri, viene aggiunta la sostanza decabromodifeniletere, che andrà quindi considerata ai fini della sommatoria prevista;
  • sono aggiunti i seguenti limiti:
    • pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri: 1 000 mg/kg;
    • dicofol: 5 000 mg/kg;
    • acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA: 50 mg/kg (PFOA and suoi sali), 2 000 mg/kg (PFOA-composti correlati)
  • viene aggiornata la tabella contenente i fattori di TEF, introducendo i fattori per i dl-PCBs.

 

Il temine per l’invio dei commenti alla bozza di regolamento è fissato al 17/04/2022, mentre l’adozione del provvedimento è prevista tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.


Fonte: World Trade Organization (1, 2 e 3)

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