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Sicurezza prodotto

Le sostanze attive biocide candidate alla sostituzione (CfS)

L’avvio delle consultazioni da parte di ECHA per valutare se le sostanze attive CfS possano godere di una deroga sull’approvazione

Secondo il Regolamento (UE) 528/2012 (o BPR), quando un principio attivo soddisfa uno dei criteri di sostituzione elencati nell'articolo 10(1) del suddetto regolamento, l'Autorità di valutazione Competente può identificare la sostanza come potenziale candidato alla sostituzione (CfS). In tal caso, ECHA avvia una consultazione per raccogliere informazioni su potenziali alternative a tale sostanza in accordo all’articolo 10(3). Inoltre, un principio attivo candidato alla sostituzione potrebbe anche soddisfare i criteri di esclusione elencati all'articolo 5(1) del BPR e di seguito riportati:

  • sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione delle categorie 1A o 1B secondo il Regolamento (UE) 1272/2008 (CLP);
  • interferenti endocrini;
  • sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT);
  • sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).

Le sostanze attive che incontrano questi criteri di esclusione non sarebbero approvate. Tuttavia, possono sussistere delle deroghe come previsto all'articolo 5(2) del BPR, quando si dimostra almeno una delle seguenti condizioni:

  1. il rischio per l'uomo, gli animali o l'ambiente derivante dall'esposizione al principio attivo contenuto in un biocida nelle condizioni d’uso, è trascurabile; in particolare, quando il prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in altre situazioni che mirano ad escludere contatto con l'uomo e rilascio nell'ambiente;
  2. è dimostrato che il principio attivo è essenziale per prevenire o controllare un pericolo grave per la salute umana, la salute animale o l'ambiente;
  3. la mancata approvazione della sostanza attiva avrebbe un impatto negativo sproporzionato sulla società rispetto al rischio per la salute umana, la salute animale o l’ambiente derivante dall’uso della sostanza.

Infatti, quando almeno una delle condizioni di deroga è soddisfatta, l'approvazione di una sostanza attiva può essere concessa per un periodo massimo di cinque anni e per usi limitati. Inoltre, gli Stati Membri possono autorizzare i biocidi solo se ritengono che le condizioni siano soddisfatte nel loro territorio. ECHA raccoglie informazioni integrative per valutare se queste sostanze soddisfino almeno una delle condizioni di deroga attraverso consultazioni di terze parti.

Di seguito, si riporta l’elenco delle sostanze attive biocide CfS per le quali è stata di recente avviata una procedura di consultazione da parte dell’ECHA:

Scopo
Sostanza
Numero EC
Numero CAS
Tipo di prodotto (PT)
Data di inizio consultazione
Data di fine consultazione
CfS & Derogation Alpha-bromadiolone - - 14 24/05/2024 23/07/2024
CfS & Derogation Brodifacoum 259-980-5 56073-10-0 14 24/05/2024 23/07/2024
CfS & Derogation Bromadiolone 249-205-9 28772-56-7 14 24/05/2024 23/07/2024
CfS & Derogation Chlorophacinone 223-003-0 3691-35-8 14 24/05/2024 23/07/2024
CfS & Derogation Coumatetralyl 227-424-0 5836-29-3 14 24/05/2024 23/07/2024
CfS & Derogation Difenacoum 259-978-4 56073-07-5 14 24/05/2024 23/07/2024
CfS & Derogation Difethialone 600-594-7 104653-34-1 14 24/05/2024 23/07/2024
CfS epsilon-metofluthrin - 240494-71-7 18,19 24/05/2024 23/07/2024
CfS & Derogation Flocoumafen 421-960-0 90035-08-8 14 24/05/2024 23/07/2024
CfS & Derogation Iodine 231-442-4 7553-56-2 3 24/05/2024 23/07/2024
CfS & Derogation Polyvinylpyrrolidone iodine - 25655-41-8 1, 3 24/05/2024 23/07/2024


Per maggiori informazioni circa gli usi di interesse e le motivazioni per le quali ciascuna sostanza è candidata alla sostituzione e/o soddisfa i criteri elencati all’articolo 5(1) del BPR, potete consultare questo link.

Ricordiamo, inoltre, che durante questa fase di consultazione, è importante che le parti interessate (produttori di sostanza attiva, utilizzatori di prodotti biocidi, Autorità, ecc.) contribuiscano alla raccolta di dati e, in particolare, di informazioni circa la presenza o l’assenza di valide alternative.

Le informazioni che si desidera condividere con ECHA possono essere inoltrate in forma confidenziale o non ma, in entrambi i casi, devono essere sufficientemente supportate da valide giustificazioni. Ai seguenti due link (1 e 2) sono disponibili le istruzioni per inviare i commenti circa le sostanze candidate alla sostituzione.


Fonte: ECHA

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